venerdì 16 marzo 2012
L'adeguamento non sarà generalizzato: "si tratta di accorgimenti - spiega l'agenzia delle entrate, - che possono riguardare determinati settori o aree territoriali, con l'obiettivo di rendere gli studi sempre più capaci di stimare i ricavi e i compensi degli operatori".​
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"Gli studi di settore - spiega l'Agenzia delle Entrate - possono essere integrati sulla base degli andamenti economici già in relazione al periodo di imposta 2011", con un impatto quindi nelle dichiarazioni che dovranno essere fatte quest'anno dai contribuenti sottoposti agli studio: lavoratori autonomi, professionisti e piccole imprese. L'adeguamento, comunque, non sarà generalizzato: "si tratta di accorgimenti - viene spiegato - che possono riguardare determinati settori o aree territoriali, con l'obiettivo di rendere gli studi sempre più capaci di stimare i ricavi e i compensi degli operatori".INVITA ALLA COMPLIANCEL'altra importante novità è rappresentata dagli "inviti alla presentazione dei modelli degli studi di settore, inviati dall'Agenzia delle Entrate ai contribuenti, che non hanno una funzione preclusiva e prevedono la possibilità di ravvedimento". L'Agenzia delle Entrate, in pratica, può invitare i contribuenti, in base ai dati di Unico, ad adempiere a "obblighi dichiarativi in materia di studi di settore", stimolando la "compliance", ovvero incentivando comportamenti virtuosi, senza precludere la possibilità di ravvedimento da parte dei contribuenti destinatari dell'invito.

Per questi ultimi, infatti, è prevista la possibilità di operare il ravvedimento dell'omessa presentazione del modello degli studi di settore, attraverso una dichiarazione integrativa. In tal modo i contribuenti potranno beneficiare delle sanzioni ridotte sanando la violazione commessa.

LIMITI ALL'ACCERTAMENTOLa circolare dell'Agenzia fornisce chiarimenti, inoltre, in ordine ai benefici per i soggetti che per il 2011 risultano congrui e coerenti alle risultanze degli studi di settore. In particolare, nei confronti di tali soggetti: sono preclusi gli accertamenti di tipo "analitico-presuntivo"; la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa solo a condizione che il  reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato; è ridotto di un anno il termine per l'attività di accertamento. Questi "paletti" si applicano per i contribuenti che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi. Sono comunque richieste le condizioni che abbiamo indicato fedelmente tutti i dati richiesti, che risultino coerenti con gli specifici indicatori previsti e che siano "potenzialmente" accertabili sulla base delle risultanze degli studi di settore.

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