giovedì 21 agosto 2014
Il modello disponibile sul portale dell'Istituto andrà utilizzato per le richieste relative al 2014, da presentarsi entro la fine di febbraio 2015.
Sicurezza sul lavoro, agevolazioni alle imprese
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L'Inail ha pubblicato la nuova versione del modello OT24 che deve essere utilizzato per richiedere le agevolazioni riservate a chi abbia effettuato interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro. Il modello disponibile sul portale dell'Istituto (www.inail.it) andrà utilizzato per le richieste relative al 2014, da presentarsi entro la fine di febbraio 2015.Lo sconto applicato dall'Inail (tecnicamente si chiama "oscillazione per prevenzione") è riservato alle aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).L'"oscillazione per prevenzione" riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all'Inail. In base al decreto ministeriale 3/2/10, che ha riscritto il testo dell'art. 24 del decreto ministeriale del 12/122000, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo.Per le imprese che hanno fino a dieci lavoratori all'anno la riduzione è del 30%; per quelle che hanno da 11 a 50 dipendenti è del 23%; per quelle da 51 a 100 18%; da 101 a 200 15%; da 201 a 500 12%; oltre 500 7%.Per beneficiare dello sconto, le aziende devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti). In aggiunta, è necessario che l'azienda abbia effettuato, nell'anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.  L'Inail, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all'azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato. La riduzione riconosciuta dall'Inail opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. L'oscillazione per prevenzione, inoltre, rientra tra i "benefici normativi e contributivi" previsti dal dm 24/10/2007. Pertanto, per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro abbiano i seguenti requisiti:- applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, nonché degli altri obblighi di legge;- l'inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. "cause ostative"),- il possesso della regolarità contributiva nei confronti di Inail e Inps e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.
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