giovedì 22 dicembre 2022
Una sentenza chiarisce i diritti del consumatore in caso di estinzione del finanziamento. Dichiarato incostituzionale un articolo del decreto Sostegni bis
La sede della corte costituzionale a Roma

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Il consumatore ha sempre diritto alla riduzione del costo totale del credito se restituisce in anticipo il finanziamento. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, sottolineando che in caso di restituzione anticipata del finanziamento, il diritto del consumatore alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato ad alcune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto.

È quanto si legge nella sentenza n. 263 depositata oggi (redattrice la giudice Emanuela Navarretta) Con la sentenza la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 (il decreto Sostegni-bis), nella parte in cui limitava ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore.

La norma riguardava i contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2008/48, ma prima dell'entrata in vigore della legge 106 del 2021.

In tale limitazione la Corte costituzionale ha ravvisato una violazione dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea facendo riferimento a una pronuncia della Corte di giustizia europea che ha chiarito che il diritto alla riduzione deve riferirsi a tutti i costi sostenuti dal consumatore, e che la riduzione deve operare in proporzione alla minore durata del contratto, conseguente alla restituzione anticipata. Per effetto della sentenza della Corte costituzionale, spetterà, dunque, ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell'entrata in vigore della legge 106 del 2021.

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