martedì 11 settembre 2012
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​Mille euro per regolarizzare lo straniero assunto in nero, più una marca da bollo da 14,62 euro e più i costi contributivi (se quelli retributivi risultano essere stati già sostenuti, seppure rigorosamente in nero) relativi al rapporto di lavoro sanato per un minimo di sei mesi. L’opportunità, offerta dal dlgs n. 109/2012 in vigore dal 9 agosto (sanatoria o regolarizzazione, che dir si voglia), riguarda tutti i rapporti di lavoro, in ogni settore produttivo, quindi non soltanto colf o badanti ma pure muratori, agricoltori e lavoratori in genere. Per aderirvi occorre presentare una domanda (dichiarazione), in via telematica, tra il 15 settembre e il 15 ottobre.Per l’ammissione sono previste alcune condizioni, tra cui sui soggetti ammessi e sulle condizioni di reddito. In via generale, la regolarizzazione funziona così: il datore di lavoro che al 9 agosto 2012 occupa irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi e continua ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione (cosa possibile tra il 15 settembre e il 15 ottobre), lavoratori stranieri presenti in Italia in modo ininterrotto da almeno il 31 dicembre 2011, può regolarizzare il predetto rapporto di lavoro dichiarandone la sussistenza, previo pagamento del contributo forfetario di mille euro. Da ciò deriva che tre sono i presupposti fondamentali:• il datore di lavoro deve occupare irregolarmente (in nero) il lavoratore straniero al 9 agosto e questo rapporto di lavoro, irregolare, deve perdurare da almeno tre mesi (deve, quindi, risultare costituito prima del 9 maggio 2012);• il datore di lavoro deve continuare ad occupare il lavoratore da regolarizzare, in nero, alla data di presentazione della dichiarazione (un giorno compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre);• il lavoratore da regolarizzare deve essere presente in Italia, ininterrottamente, dal almeno il 31 dicembre 2011 (cioè deve essere arrivato in Italia entro tale data e non deve più essere ripartito).I soggetti interessati, dunque, sono da una parte i “datori di lavoro” e dall’altra i “lavoratori”. Sul primo versante, sono ammessi tutti i datori di lavoro sia italiani che comunitari o extracomunitari in possesso di carta di soggiorno, purché privi di condanna negli ultimi cinque anni. Sul versante dei lavoratori possono essere regolarizzati i rapporti di lavoro con stranieri purché presenti in Italia in modo ininterrotto da almeno il 31 dicembre 2011 e privi di qualunque condanna a loro carico, anche se dovesse trattarsi di sentenze non definitive. Ritornando sul versante dei datori di lavoro, sono ammessi alla regolarizzazione soltanto coloro che soddisfino un determinato requisito reddituale (risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio dell’anno precedente, cioè dell’anno 2011). Tale requisito, fissato dal decreto interministeriale di attuazione della sanatoria, distingue due ipotesi a seconda del tipo di rapporto di lavoro che deve essere regolarizzato: lavoro dipendente o lavoro domestico. Nel primo caso (ogni settore salvo che quello domestico) il requisito reddituale per il datore di lavoro persona fisica, ente o società è di 30 mila euro di “reddito imponibile” (quindi reddito al netto degli oneri deducibili, è quindi l’importo indicato al rigo RN4 del modello Unico). In alternativa, l’ammissione alla sanatoria è comunque consentita in presenza di un “fatturato” di pari importo; questa seconda via si presta ad essere una ciambella di salvataggio per coloro che non arrivano a dichiarare 30 mila euro di reddito. Nel secondo caso (regolarizzazione domestici) sono previsti due limiti: a) il primo per il nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito ed è fissato a 20 mila euro di “reddito imponibile”; anche in questo caso, pertanto, si fa riferimento al rigo RN4 di Unico o al rigo 14 del modello 730-3;b) il secondo per i nuclei familiari composti da più soggetti percettori di reddito ed è fissato a 27 mila euro di “reddito imponibile” (rigo RN4 di Unico o rigo 14 del 730-3); in tal caso i redditi di coniuge e parenti entro il secondo grado possono concorrere a raggiungere il limite, anche se non conviventi.Infine è prevista un’ipotesi esonerativa: quella del lavoro domestico per assistenza (badanti). Infatti, la verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, qualora effettui la dichiarazione di emersione per uno straniero addetto alla sua assistenza.La dichiarazione di emersione è presentabile previo pagamento, mediante modello F24 versamenti con elementi identificativi, di un contributo forfettario di 1.000 euro per lavoratore regolarizzato. Sul modello di pagamento andrà indicato, oltre ai dati relativi al datore di lavoro, anche il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore. Il contributo pagato non è deducibile ai fini Irpef e inoltre, in caso d’irricevibilità, archiviazione o rigetto della domanda di sanatoria ovvero di mancata presentazione della stessa (una volta pagato), non verrà restituito.
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