martedì 24 maggio 2011
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Chi ha lavorato e/o lavora in attività usuranti potrà andare in pensione prima. Lavori in gallerie, in cave e miniere; o in cassoni ad aria compressa e in spazi ristretti; o ancora, lavori a turni notturni e su linee catena sono tutti esempi di attività individuate come usuranti dalla nuova disciplina relativa  al pensionamento anticipato che entra in vigore il 26 maggio (decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2011. I benefici partono dal 2008 e il termine per le prime domande è fissato al 31 dicembre prossimo. Vediamo il quadro delle nuove regole.I lavoratori beneficiariIl provvedimento introduce una nuova disciplina che contempla deroghe alle ordinarie regole sul pensionamento a favore dei lavoratori impegnati in attività usuranti. Possono fruire di tale deroga pertanto solo i lavoratori dipendenti, in possesso del requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, che rientrino in una delle seguenti categorie:a) impegnati in mansioni particolarmente usuranti ai sensi della vecchia disciplina di cui al dm 19 maggio 1999 (lavori in galleria, cava o miniera; lavori nelle cave; lavori nelle gallerie; lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti dai palombari; lavori ad alte temperature; lavorazione del vetro cavo; lavori espletati in spazi ristretti; lavori di asportazione dell’amianto);b) notturni, definiti e ripartiti nelle seguenti categorie: 1) lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009; 2) lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo;c) alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per specifiche attività impegnati all’interno di processi produttivi in serie (prodotti dolciari; additivi per bevande e alimenti; lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.; macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico; costruzione di autoveicoli e di rimorchi; apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento; elettrodomestici; confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo; confezione con tessuti di articoli per abbigliamento e accessori; etc);d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.Il diritto al trattamento pensionistico anticipato, per i predetti lavoratori, non è tuttavia automatico, ma subordinato a certe condizioni. Infatti, è possibile qualora abbiano svolto una o più delle attività lavorative per un periodo di tempo pari:a) ad almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti di pensionamento, negli ultimi dieci di attività lavorativa per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.La pensione anticipataLa disciplina entrerà a regime dal 1° gennaio 2013. A partire da tale data, i lavoratori conseguono il diritto alla pensione con un’età anagrafica ridotta di tre anni e una somma di età anagrafica e anzianità contributiva (le famose “quote”) ridotta di tre unità rispetto agli ordinari requisiti. Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della “speranza di vita” introdotti dalla riforma pensionistica dello scorso anno (dl n. 78/2010). Le nuove regole si applicano anche per il passato; in via transitoria per il periodo 2008-2012, infatti, la pensione si consegue in presenza di altri requisiti. Riassumendo, ecco periodi e requisiti per il prepensionamento:• Da 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 = a) età anagrafica ridotta di un anno (57 anziché 58 anni); b) almeno 35 anni di contributi• Da 1° luglio 2009 al 30 giugno 2009 = quota 93 anziché quota 95; con età anagrafica ridotta di due anni (57 anziché 59 anni) e almeno 36 anni di contributi (1)• Anno 2010 = quota 94 anziché quota 95; con età anagrafica ridotta di due anni (57 anziché 59 anni) e almeno 37 anni di contributi (1) • Anni 2011 e 2012 = quota 94 anziché quota 96; con età anagrafica ridotta di tre anni (57 anziché 60 anni) e almeno 37 anni di contributi (1)• Dal 2013 = quota 94 anziché quota 97; con età anagrafica ridotta di tre anni (58 anziché 61 anni) e almeno 36 anni di contributi (Per i lavoratori notturni, con giorni annui inferiori a 78, la riduzione del requisito dell’età non può superare un anno per chi svolge lavoro notturno per un numero di giorni da 64 a 71 all’anno e di due anni per chi svolge lavoro notturno per un numero di giorni da 72 a 77 all’anno). La presentazione della domandaPer accedere al beneficio del pensionamento anticipato, il lavoratore interessato deve presentare una specifica domanda, da trasmettere completa della necessaria documentazione:a)  entro il 30 settembre 2011 qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati entro fine anno (cioè entro il 31 dicembre 2011);b)  entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal prossimo anno (dal 1° gennaio 2012).La domanda va presentata all’istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto (Inps, etc.), e deve essere corredata da copia o estratti della documentazione nonché dagli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l’anticipo del pensionamento, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento sia alla dimensione e all’assetto organizzativo dell’azienda.
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