lunedì 16 dicembre 2013
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Ultima chiamata per i lavoratori che intendono rinunciare all’eventuale ricongiunzione onerosa chiesta in questi ultimi anni (dal 31 luglio 2010 in avanti) e ottenere anche il rimborso dei contributi versati all’Inps. È fissata a fine anno, infatti, la scadenza del termine per avvalersi della facoltà di recesso dalla predetta ricongiunzione contributiva divenuta onerosa per tutti i lavoratori. La facoltà di recesso è possibile a condizione che, contestualmente, ci si avvalga del nuovo cumulo contributivo. La scadenza interessa i lavoratori che hanno più spezzoni contributivi, versati in diverse gestioni (Inps, casse, ecc.) e che hanno necessità di “sommarli” al fine di maturare il requisito contributivo e ottenere, così, il diritto ad una pensione. A luglio del 2010, nell’ambito delle misure anticrisi, viene emanato il dl n. 78/2010 (stabilizzazione conti pubblici), il quale in sede di conversione nella legge n. 122 del 30 luglio 2010 si arricchisce di due norme, entrambe in vigore dal 31 luglio 2010: •    la prima (comma 12-septies dell’art. 12) uniforma la disciplina delle “ricongiunzioni” contributive con la conseguenza di prevedere l’onerosità per tutti i lavoratori, quindi anche per i lavoratori dipendenti (sono quelli maggiormente colpiti dalla norma) per i quali invece era stata fino ad allora gratuita; •    la seconda (comma 12-undecies dell’art. 12 che abroga la legge n. 322/1958) cancella la facoltà di ottenere gratuitamente la “costituzione della posizione contributiva” (prototipo della ricongiunzione gratuita) presso l’Inps (interessa i dipendenti di una certa età). Di punto in bianco, insomma, si stabilisce che, chi voglia fruire dell’unificazione dei contributi versati in diverse gestioni, dipendente o autonomo che sia, deve pagarsi quel trasferimento di contributi. La nuova regola penalizza improvvisamente quei lavoratori (soprattutto impiegati pubblici) che, da un giorno all’altro, si ritrovano a non avere più quell’opportunità di andare in pensione unificando gratuitamente i contributi dei diversi enti previdenziali. Si accende un vespaio di polemiche (sindacati, associazioni, etc.) e alla fine il governo (stiamo nel 2012) raggiunge un compromesso: non si torna del tutto indietro, ma ad alcuni lavoratori viene riaperta la vecchia strada (i pochi del vecchio sistema pubblico) e ad altri viene lanciato il salvagente della nuova possibilità del “cumulo contributivo”. Con questa nuova opportunità, dunque, i lavoratori hanno nuovamente la facoltà di cumulare gratuitamente i diversi periodi di contribuzione (privato e pubblico) e conservano pure la chance di avere la pensione calcolata secondo la regola retributiva ove ne ricorrano i presupposti. Ma una novità c’è ed è questa: il cumulo, a differenza della ricongiunzione, offre una sorte di “totalizzazione retributiva”, cioè (ecco la differenza rispetto al passato) dà diritto alla liquidazione di una pensione unica (liquidata dall’Inps) come il risultato di tanti spezzoni di pensione, singolarmente determinati, quanti sono i periodi di contribuzione che vengono “cumulati”. Con la ricongiunzione, invece, si otteneva la liquidazione di un’unica e sola pensione quale risultato di un unico calcolo operato sulla somma di tutti i singoli periodi di contribuzione.Venuta meno dal 31 luglio 2010 la facoltà di richiedere la costituzione della posizione assicurativa all’Inps, può darsi che i lavoratori abbiano fatto ricorso alla ricongiunzione (ex legge n. 29/1979) che dalla stessa data, però, è diventata onerosa. A tali lavoratori (gli iscritti a Cpdel, Cpug, Cpi, Cps) la legge Stabilità 2013 ha previsto la possibilità di recedere (dalla ricongiunzione) con restituzione degli oneri eventualmente pagati. Tale possibilità è soggetta a quattro condizioni:a)    che riguardi domande di ricongiunzione presentate tra il 1° luglio 2010 e il 1° gennaio 2013; ciò significa per esempio che non si può recedere dalla domanda di ricongiunzione presentata il 15 giugno 2010;b)    che sia richiesta entro un anno dall’entrata in vigore della legge di Stabilità 2013, ossia entro e non oltre il 31 dicembre 2013;c)    che contestualmente sia accompagnata dalla presentazione della domanda di costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps ovvero della domanda per il nuovo cumulo;d)    che (la ricongiunzione) non abbia già comportato la liquidazione della pensione.In caso di decesso del lavoratore interessato, la facoltà può essere esercitata dai suoi superstiti ai fini della pensione di reversibilità o indiretta a loro spettante. Anche in questo caso la facoltà è preclusa ove la ricongiunzione abbia già portato alla liquidazione di una pensione diretta, indiretta o di reversibilità.
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