mercoledì 16 marzo 2011
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Precari, appello sulla disoccupazione. Scade a fine mese il termine per presentare all’Inps le istanze di erogazione dell’indennità di disoccupazione cosiddetta con “i requisiti ridotti”, relativamente ai periodi non lavorati durante l’anno passato. Può accedere alla prestazione chi abbia almeno due anni di anzianità contributiva (cioè, almeno un contributo settimanale versato per disoccupazione entro l’anno 2008) e possa far valere uno o più rapporti di lavoro nel corso dell’anno 2010 di durata complessiva non inferiore a 78 giornate. C’è una novità a partire da quest’anno: la domanda si può presentare su internet. Per aver diritto all’indennità di disoccupazione, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: • almeno due anni di anzianità assicurativa contro la disoccupazione involontaria (significa avere almeno un contributo nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria versato al 1° gennaio dell’anno precedente a quello per cui è stata presentata la domanda; per la scadenza in atto, pertanto, vuol dire avere almeno un contributo versato al 1° gennaio 2009 cioè entro l’anno 2008); • avere periodi di lavoro per almeno 78 giorni di calendario nell’anno per il quale viene richiesta l’indennità (nel caso in esame, nell’anno 2010). Nel calcolo delle 78 giornate vanno considerate quelle indennizzate a titolo di malattia, maternità, etc.; sono invece escluse le assenze imputabili al lavoratore a titolo personale (scioperi, congedi non retribuiti, ecc.).. Il termine per chiedere l’erogazione dell’indennità di disoccupazione è fissato al 31 marzo dell’anno seguente quello al quale si riferisce la prestazione. Entro la prossima scadenza (31 marzo), pertanto, è possibile richiedere l’indennità per il 2010. A tal fine va presentata apposita domanda utilizzando il modulo predisposto dall’Inps presso la sede dell’Inps, corredata da tanti modelli DL 86/88 bis (dichiarazioni dei datori di lavoro) quanti sono stati i rapporti di lavoro dipendente nell’anno solare di riferimento. La domanda si può presentare anche via internet, da casa. A partire da quest’anno, infatti, l’Inps ha dato avvio al potenziamento dei servizi telematici al cittadino, tra cui l’utilizzo del canale telematico per l’invio delle domande di disoccupazione ordinaria non agricola. In particolare, dal 1° gennaio 2011 è consentito presentare le istanze avvalendosi dei seguenti canali:• internet, dal portale web dell’Inps, utilizzando i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino con il proprio Pin;• patronati/intermediari dell’Inps; • contact center integrato (numero 803164).In relazione all’utilizzo del canale del contact center, l’Inps (messaggio n. 308/2011) ha precisato la non utilizzabilità con riferimento alle istanze relative all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, da presentarsi entro il prossimo 31 marzo. Quindi è possibile avvalersi soltanto del canale internet. La prestazione è liquidata direttamente dall’Inps con modalità preferita dall’interessato e indicata sulla domanda, ossia tramite bonifico bancario o postale; o con incasso presso lo sportello di un qualsiasi ufficio postale. L’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti spetta nella misura del 35% della retribuzione di riferimento per i primi 120 giorni e in misura del 40% per i successivi giorni, fino a raggiungere gli importi massimi mensili che, per l’anno 2010, sono pari a 892,96 euro ovvero 1.073,25 euro se la retribuzione in attività è stata superiore a 1.931,86 euro. La retribuzione presa in considerazione è quella assoggettata a contribuzione nell’intero anno solare di riferimento (il 2010), ma relativa alle sole giornate di lavoro subordinato effettivamente prestato presso i vari datori di lavoro. (retribuzione comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima o di diarie fisse contrattualmente previste, straordinari, indennità per turni). Complessivamente, l’indennità spetta per il numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell’anno solare precedente (escluse le giornate lavorate da parasubordinato) fino a un massimo di 180, incluse quelle eventualmente liquidate con indennità di disoccupazione con requisiti normali. Per giornata effettivamente lavorata si intende: il giorno di calendario in cui c’è stata prestazione d’opera subordinata indipendentemente dal numero di ore di lavoro svolto e dalla retribuzione percepita; la sesta giornata di settimana corta solo se effettivamente lavorate le precedenti cinque; nel caso degli insegnanti che concentrano l’orario contrattuale settimanale di cattedra in un numero ristretto di giorni, si considerano interamente lavorati sei giorni settimanali.
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