martedì 6 marzo 2018
Il bonus vale 800 euro e spetta alle lavoratrici in possesso di permesso di soggiorno temporaneo
Premio alla nascita anche alle straniere
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Il «premio alla nascita» (vale 800 euro) spetta anche alle lavoratrici straniere in possesso di permesso di soggiorno temporaneo. L’Inps ha deciso il riesame delle domande presentate e respinte, dietro richiesta delle lavoratrici interessate. Il bonus, tuttavia, verrà erogato con una riserva di ripetizione. Secondo il presidente dell’Inps, Tito Boeri, l’operazione costerà all’Inps 18 milioni di euro (le nascite da donne straniere sono circa il 5% del totale, pari a 24.500).

Il bonus, introdotto dalla legge Bilancio 2017, esentasse, è erogato dall’Inps su domanda della futura madre. D’importo pari a 800 euro, è concesso per uno dei seguenti eventi: compimento settimo mese di gravidanza; 
parto anche prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza; 
adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza definitiva;
affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza o affidamento preadottivo internazionale.

Il bonus è stato finora riconosciuto dall’Inps solo alle donne in possesso degli stessi requisiti per l’assegno di natalità (legge n. 190/2014), e cioè: residenza in Italia;
 cittadinanza italiana o comunitaria; per cittadine Extra Ue: possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini Ue.

Con ordinanza n. 6019/2017 del 12 dicembre 2017 il tribunale di Milano ha accolto un ricorso contro l’Inps sulla disciplina del premio alla nascita, nella parte in cui è stato limitato l’accesso ad alcune categorie di donne straniere e precisamente alle donne titolari del permesso di soggiorno Ue per soggiornante di lungo periodo, della carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente. L’ordinanza, inoltre, ha ordinato all’Inps di eliminare la condotta discriminatoria mediante la «estensione del beneficio assistenziale denominato “premio alla nascita” a tutte le future madri regolarmente presenti in Italia che ne facciano domanda e che si trovino nelle condizioni giuridico-fattuali previste dall’art. 1 comma 353 della legge n. 232 del 2016». In conseguenza di tanto il diritto al premio spetta anche alle straniere presenti regolarmente in Italia, anche se non stabilmente (cioè con un permesso di soggiorno temporaneo).

A seguito di tanto, l’Inps ha stabilito che le domande presentate dalle straniere regolarmente presenti in Italia, in precedenza respinte, saranno oggetto di riesame alla luce dell’ordinanza. Il riesame sarà effettuato su istanza della richiedente da presentare alla sede Inps competente per territorio (modello allegato al messaggio).

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