martedì 15 maggio 2018
Maggiori chance di lavorare per chi è arrivato in Italia: può essere assunto subito
Permesso di soggiorno per motivi familiari
COMMENTA E CONDIVIDI

Maggiori chance di lavorare per il cittadino extra Unione Europea arrivato in Italia per motivi familiari: può essere assunto, subito, anche se ancora sprovvisto del relativo permesso di soggiorno. A stabilirlo è il ministero del Lavoro, d’intesa con l’ispettorato nazionale del lavoro, con la nota prot. n. 4079/2018. Per provare la regolare presenza in Italia, sarà sufficiente attestare di aver fatto richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (basta esibire ricevuta postale d’invio della richiesta).

La semplificazione ministeriale riguarda una norma del Testo unico immigrati (dlgs n. 286/1998). Nel dettaglio riguarda l’art. 30, comma 2, che consente ai cittadini stranieri, che siano in possesso del permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari, di svolgere un’attività di lavoro, sia subordinato e sia autonomo, fino alla scadenza del permesso, senza necessità di convertirlo prima in permesso di soggiorno per lavoro (subordinato o autonomo). Prima del rilascio del permesso (o del suo rinnovo), pertanto, nonostante siano regolarmente presenti in Italia, non possono essere assunti, né possono intraprendere un’attività di lavoro autonomo.

Non funziona così, invece, nel caso di cittadini stranieri che hanno fatto richiesta di rilascio (o di rinnovo) del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. In tal caso, infatti, il Tu (art. 5, comma 9-bis), nelle more del rilascio (o del rinnovo) del permesso di soggiorno, consente di svolgere temporaneamente l’attività lavorativa alle seguenti condizioni:
• che la domanda di rilascio sia stata presentata entro 8 giorni dall’ingresso in Italia oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso;
• che il richiedente sia in possesso del modulo di richiesta del permesso di soggiorno e della ricevuta rilasciata dall’ufficio attestante la presentazione della domanda.

In pratica, dunque, un cittadino straniero può lavorare nell’attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivo di lavoro subordinato, mentre è vietato a quello che attende il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Questa diversità di trattamento, segnalata da diverse sedi territoriali dell’ispettorato, viene adesso risolta dal ministero del lavoro mediante l’estensione dell’applicabilità dell’art. 5, comma 9-bis (la norma che permette di lavorare allo straniero che si trova in Italia in attesa di permesso di soggiorno per motivo di lavoro subordinato) anche all’ipotesi di straniero in attesa di permesso di soggiorno per motivi familiari. Anche quest’ultimo, dunque, può ora iniziare a svolgere attività lavorativa, nel rispetto degli altri obblighi di legge, avvalendosi, ai fini della prova del regolare soggiorno in Italia e della possibilità d’instaurare un rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale che attesta l’invio dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI

ARGOMENTI: