giovedì 29 marzo 2012
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​La totalizzazione può anticipare la pensione, perché non è interessata dai nuovi e stringenti requisiti introdotti dalla manovra Monti. Pertanto, restano in tal caso validi i vecchi limiti di età (65 anni per tutti) e di contribuzione (20 anni), oppure il vecchio requisito unico contributivo (40 anni). E’ anche vero che sopravvive pure la vecchia finestra di decorrenza (18 mesi per tutti); ma nonostante ciò, chi raggiunga il massimo di servizio (i 40 anni) potrà andare in pensione dopo 41 anni e sei mesi (se si calcolano i 18 mesi di attesa per la finestra) e, quindi, sei mesi prima rispetto alla nuova tabella di marcia introdotta dalla manovra Monti. Con circolare n. 35/2012, l’Inps ha illustrato la riforma delle pensioni entrata in vigore il 1° gennaio 2012. Prima di tutto l’istituto ha riepilogato, sintetizzando, le nuove norme evidenziando, tra l’altro, che tutte le vecchie pensioni sono state sostituite da due soli trattamenti: la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata. Passando a esaminare le altre novità, l’Inps pone l’accento sulla facilitazione introdotta per usufruire della cosiddetta totalizzazione, consistente nell’eliminazione del minimo contributivo di tre anni. La totalizzazione, si ricorda, è una facoltà rivolta ai lavoratori che hanno versato periodi contributivi in varie casse, gestioni o fondi previdenziali e che, presi singolarmente, sono periodi che non arrivano a dare diritto ad alcuna pensione. Mediante la totalizzazione, invece, i singoli periodi possono essere sommati tra loro, così da raggiungere il minimo di anni di anzianità contributiva per il diritto a una pensione. La facoltà interessa tutti i lavoratori dipendenti (pubblici e privati), autonomi e liberi professionisti ed è completamente gratuita. Fino al 31 dicembre 2011 era ammessa solamente con riferimento a periodi contributivi di durata non inferiore a tre anni; dal 1° gennaio 2012 (ecco la facilitazione) il limite è caduto e, pertanto, i lavoratori possono sommare i periodi assicurativi non coincidenti qualunque sia la loro durata. Il fine della totalizzazione, come accennato, è quello di permettere al lavoratore di conseguire una pensione sommando diversi tipi di contributo; per esempio contributi da co.co.co. con quelli di dipendente, oppure da artigiano, oppure da professionista. In tal caso esistono requisiti ad hoc di pensionamenti previsti dalla specifica disciplina dettata dal dlgs n. 42/2006. Proprio in merito a tali requisiti, l’Inps ha precisato che «nulla è innovato rispetto ai requisiti anagrafici e contributivi richiesti dal dlgs n. 42/2006». Ciò vuol dire, allora, che la pensione totalizzata può essere conseguita a 65 anni di età con 20 anni di contributi; oppure, a prescindere dall’età, avendo maturato soltanto il requisito contributivo unico di 40 anni. A conti fatti, questo può significare un anticipo della pensione; tuttavia, va valutato che, in caso di pensionamento per totalizzazione (età e contributi o solo contributi), sopravvive la finestra di pensionamento di 18 mesi; e che la pensione totalizzata prevede un unico criterio di calcolo, quello “contributivo”, cosa che può risultare non conveniente per i “vecchi” lavoratori (chi aveva 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995), i quali devono rinunciare al calcolo “retributivo” della quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011.
 
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