martedì 4 febbraio 2020
Opportunità per le lavoratrici che hanno maturato entro il 31 dicembre 2019 un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e un’età di almeno 58 anni (le dipendenti) e 59 anni (le autonome)
Via libera alle domande di prepensionamento
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Anche quest’anno le lavoratrici possono incrociare prima le braccia avvalendosi di "Opzione donna". L’Inps ha già dato il via libera alla presentazione delle domande di prepensionamento a chi abbia maturato i requisiti entro la fine dello scorso anno 2019, come richiesto dalla legge. Possono avvalersene, infatti, le lavoratrici (dipendenti e autonome) che hanno maturato entro il 31 dicembre 2019 un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e un’età di almeno 58 anni (le dipendenti) ovvero 59 anni (le autonome).

Il regime cosiddetto "Opzione donna" è una misura di pensionamento anticipato introdotta, in via sperimentale, dalla riforma delle pensioni cosiddetta Maroni (legge n. 243/2004) che consentiva, fino al 31 dicembre 2015, alle lavoratrici donne appartenenti al regime “misto” di calcolo della pensione, la possibilità di continuare a maturare l’(ex) pensione di anzianità, in presenza di almeno 35 anni di contributi e un’età non inferiore a 57 anni, se lavoratrici dipendenti, ovvero 58 se lavoratrici autonome, a un’unica condizione: optare per il calcolo della pensione (“tutta” la pensione) con il criterio contributivo. La facoltà interessava (e continua a interessare) solo le lavoratrici, pubbliche e private, occupate prima del 1° gennaio 1996 e che al 31 dicembre 1995 potevano far valere contributi inferiori a 18 anni (cosa che altrimenti avrebbe permesso di restare nel regime retributivo). Queste lavoratrici avevano diritto, in via di principio, a una pensione calcolata in parte con la regola “retributiva”, per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995, e in parte con quella “contributiva” per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1996 (vale la pena ricordare che, dal 1° gennaio 2012, la regola di calcolo della pensione è unica per tutti: quella contributiva). Le predette lavoratrici, dunque, avevano questa chance di andare in pensione prima, rinunciando però alla quota di pensione calcolata con la regola retributiva (regola più favorevole rispetto a quella contributiva).

In caso di opzione, la lavoratrice riceve una pensione calcolata tutta con il sistema contributivo e liquidata dopo il decorso di una “finestra” di 12 mesi (dipendenti) o di 18 mesi (autonome). Dal 29 gennaio 2019, il decreto legge n. 4/2019 (il decreto che ha anche introdotto il reddito di cittadinanza) ha riabilitato la facoltà di "Opzione donna" a favore delle lavoratrici in possesso dei requisiti maturati al 31 dicembre 2018. La legge di Bilancio 2020, infine, l’ha ulteriormente procrastinata al 31 dicembre 2020. Per quanto riguarda le domanda, l’Inps ha confermato le modalità vigenti. Quindi la richiesta può avvenire autonomamente da parte della lavoratrice, on line, dal sito dell’Inps; o può essere presentata tramite patronati e altri soggetti abilitati alla intermediazione con l’Inps; oppure, infine, utilizzando i servizi del Contact center.


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