lunedì 17 agosto 2020
È fruibile in modalità giornaliera, e dal 19 luglio anche in modalità oraria, per massimo 30 giorni da uno dei genitori o, alternativamente (cioè non negli stessi giorni), da entrambi
È possibile il congedo a ore per la cura dei figli

È possibile il congedo a ore per la cura dei figli - Archivio

COMMENTA E CONDIVIDI

Il congedo Covid si può fruire anche a ore, oltreché per giornate intere. La relativa domanda va fatta mensilmente, al momento (salvo future proroghe della misura) una per il mese di luglio e una per quello di agosto, con riferimento al periodo dal 19 luglio al 31 agosto durante il quale è possibile la fruizione oraria. A stabilirlo è l’Inps (messaggio n. 3105/2020), dando il via alla facoltà prevista dalla legge n. 77/2020, di conversione del dl n. 34/2020, di fruizione oraria del congedo Covid-19. Dal 5 marzo al 31 agosto è possibile fruire di un congedo parentale speciale per la cura dei figli minori. Il congedo è fruibile in modalità giornaliera, e dal 19 luglio anche in modalità oraria, per massimo 30 giorni da uno dei genitori o, alternativamente (cioè non negli stessi giorni), da entrambi. In presenza di figli d’età fino ai 12 anni è prevista l’erogazione di un'indennità pari al 50% della retribuzione. I genitori di figli con disabilità in situazione di gravità grave, iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, hanno diritto al congedo, sempre indennizzato, anche oltre il limite di 12 anni d’età. La domanda di congedo può avere a riferimento massimo 30 giorni, dal 5 marzo al 31 agosto; in via eccezionale può riferirsi a periodi antecedenti la data di presentazione, purché non anteriori al 5 marzo. Limitatamente al periodo dal 19 luglio al 31 agosto, la legge n. 77/2020, di conversione del cosiddetto decreto Rilancio, ha introdotto la possibilità di fruire del congedo anche in modalità oraria per i soli lavoratori dipendenti, nel rispetto del limite massimo di 30 giorni fruibili da uno dei genitori o da entrambi alternativamente. La domanda di congedo in modalità oraria può essere presentata in via eccezionale per periodi antecedenti la data di presentazione, purché tali periodi siano ricadenti all'interno dell'arco temporale dal 19 luglio fino al 31 agosto.

Nella domanda:

• va specificato il numero di giorni di congedo Covid da fruire a ore. Esempio: voglio fruire di ore di congedo Covid-19 nelle seguenti 4 giornate: 21, 22, 23 e 29 luglio, per totali 2 giorni. Nella domanda quindi vanno indicati 2 giorni di congedo, mentre non va indicato il numero delle giornate di calendario (nell'esempio 4 giornate) in cui si verifica l'assenza oraria;

• va indicato il periodo entro il quale s’intende fruire del congedo Covid frazionato a ore; nel precedente esempio, il periodo da indicare è dal 21 al 29 luglio.

L’Inps ha precisato che occorre presentare una domanda per ogni mese solare interessato da ore di congedo. Pertanto, chi intenda fruire del congedo in modalità oraria nei due possibili mesi, luglio e/o agosto, deve presentare distinte domande: una per luglio e l’altra per agosto.

Si ricorda, infine, che il congedo in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori a patto che la fruizione avvenga in maniera alternata e a condizione che:

• nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;

• non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore;

• nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che fruisca nella stessa giornata dello stesso congedo Covid in modalità giornaliera;

• non sia stata fatta richiesta del bonus alternativo per servizi baby-sitting o iscrizione ai centri estivi o a servizi integrativi per l'infanzia ovvero sia stata trasmessa richiesta di uno dei bonus alternativi per un importo pari o inferiore a 600/1.000 euro.

© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI

ARGOMENTI: