mercoledì 24 febbraio 2016
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Gli enti non profit possono utilizzare voucher fino a 9.333 euro per lavoratore e anno solare, anziché fino a 2.693 euro (per lavoratore e anno solare) come previsto per gli imprenditori e i professionisti. L’ha precisato l’Inps nel messaggio n. 8628/2016. Si tratta di parrocchie, associazioni, fondazioni, partiti politici, sindacati, condomini: soggetti che, pur operando con Partita Iva, non sono da considerare 'imprenditori' puri ai sensi dell’art. 2082 del Codice civile né professionisti. Con la riforma Jobs act, a decorrere dal 25 giugno 2015, per 'prestazioni di lavoro accessorio's’intendono tutte le attività lavorative che non danno luogo, a favore del prestatore di lavoro, a compensi superiori a 7mila euro netti nel corso di un anno civile, in relazione alla totalità dei committenti. Il limite (7mila euro) è il netto incassato dal lavoratore, equivalente al lordo di 9.333 euro (cioè valore nominale di voucher). Valgono poi due particolarità: •    fermo restando il limite complessivo (7mila euro netti ossia 9.333 lordo), nei confronti di committenti imprenditori e/o professionisti, le attività accessorie possono essere svolte a favore di ciascun committente (imprenditore o professionista) per compensi fino a 2mila euro netti, sempre nel corso di un anno civile; •    quando le attività accessorie vengono rese da soggetti che stanno percependo prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (per esempio cassa integrazione, indennità di disoccupazione, Naspi eccetera), esse non possono dar vita a compensi complessivamente superiori a 3mila euro netti per anno civile, in tutti i settori produttivi. Tutti i limiti (7mila, 2mila, 3mila euro) vanno intesi come importi netti, cioè d’incasso effettivo dei lavoratori. I valori lordi per l’anno 2016 (corrispondenti al valore 'nominale' dei voucher) sono: 9.333 euro (per il netto di 7mila euro); 2.693 euro (per il netto di 2mila euro); 4mila euro (per il netto di 3mila euro). Una seconda novità del Jobs act riguarda le modalità di acquisto dei voucher. Confermando il doppio canale di acquisto, telematico e cartaceo, infatti, la riforma ha fissato dei vincoli. Dal 25 giugno 2015 infatti: a)    la procedura telematica (voucher telematico) è obbligatoria per i committenti imprenditori e professionisti e facoltativa per gli altri committenti (non imprenditori né professionisti); b)    la procedura cartacea è vietata ai committenti imprenditori e professionisti (è utilizzabile esclusivamente da quelli non imprenditori né professionisti). Riguardo alla necessità di doversi rispettare il tetto più basso (2.693 euro) nei casi di voucher erogati da committenti imprenditori e/o professionisti, il ministero del lavoro ha avuto modo di chiarire che «l’espressione 'imprenditore commerciale' vuole in realtà intendere qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l’aggettivo 'commerciale' possa in qualche modo circoscrivere l’ambito settoriale dell’attività d’impresa alle attività di intermediazione nella circolazione dei beni» (circolare n. 18/2012). In tal modo, dunque, il limite inferiore (2.693 euro netti) risultava, di fatto, esteso e applicato a tutti i soggetti titolari di Partita Iva. Nel messaggio n. 8628/2016, l’Inps cambia rotta. Spiega che, «in linea generale, l’espressione imprenditori risulta comprensiva di tutte le categorie disciplinate dall’art. 2082 e segg. del codice civile, dalla cui lettura congiunta è possibile individuare una serie di soggetti che, pur operando con partita Iva e/o codice fiscale numerico, non sono da considerare imprenditori». L’Inps li elenca e si tratta di: •    committenti pubblici (la nozione di committente pubblico comprende i soggetti indicati all’art. 1, comma 2, del dlgs  n. 165/2001, nonché i soggetti indicati nel Conto Economico Consolidato (legge n. 196/2009).•    ambasciate•    partiti e movimenti politici•    gruppi parlamentari•    associazioni senza scopo di lucro•    associazioni volontariato e Corpi volontari (Protezione civile, Vigili del Fuoco ecc.)•    chiese o associazioni religiose;•    fondazioni non svolgenti attività d’impresa•    condomini;•    associazioni e società sportive dilettantistiche•    associazioni sindacali•    comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, Avis, ecc..Tali soggetti (enti no profit), pertanto: a)    possono utilizzare i voucher fino al più alto limite di 7.000 euro annui (9.333 al valore nominale)b)    e possono ancora ricorrere all’acquisto cartaceo dei buoni lavoro (non sono obbligati ad utilizzare la procedura telematica).
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