martedì 25 marzo 2014
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Giro di vite sui compensi d’oro dei dipendenti pubblici. Il tetto massimo retributivo, pari quest’anno 311.659 euro, si applica anche al personale di autority e di amministrazioni non statali. Nel tetto va compreso in pratica tutto ciò che, per lavoro o per consulenza, rappresenta il compenso erogato da una p.a., restando fuori soltanto i compensi occasionali, quelli cioè non superiori a 5mila euro e per rapporti di durata fino a 30 giorni nell’anno solare. Ancora, il divieto di cumulo pensione-redditi fino a 311.658,93 euro, introdotto dalla legge di Stabilità 2014, si applica a tutte le pensioni tranne a quelle integrative (cioè quelle erogate da fondi pensione), compresi i vitalizi di onorevoli (i vitalizi elettivi). Gli interessati al nuovo divieto di cumulo sono tenuti a rilasciare un’autodichiarazione al fine di consentire alle p.a. di verificare ed eventualmente applicare il divieto di cumulo; mentre le p.a. sono obbligate ad effettuare controlli congiunti con gli enti di previdenza. È quanto spiega il Ministro per la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, nella sua prima circolare, la n. 3 del 18 marzo 2014. La circolare illustra le novità in materia di limiti alle retribuzioni, già operativo da alcuni anni e introdotto dalla Manovra monti (dl n. 201/2011), e di divieto di cumulo delle pensioni-retribuzioni al via da quest’anno perché introdotto dalla legge di Stabilità 2014 (legge n. 147/2013). Sul limite ai trattamenti economici, il Ministro precisa che per l’anno in corso il tetto risulta pari a 311.658,53 euro e che, ai fini del suo eventuale raggiungimento, si tiene conto degli emolumenti derivanti da rapporti di lavoro dipendente o autonomi (esempio: contratti di consulenza, co.co.co., etc). In particolare, precisa la circolare, si tiene conto delle seguenti voci retributive: stipendi, voci accessorie, indennità, remunerazioni per consulenze, per collaborazioni e per incarichi aggiuntivi conferiti da p.a., anche quando le stesse remunerazioni provengono da una p.a. diversa da quella di appartenenza. La circolare precisa inoltre che a seguito della legge di Stabilità 2014:a)    la limitazione retributiva si applica anche al personale delle autorità amministrative indipendenti (cosiddette Autority), nonché a quello delle amministrazioni diverse da quelle statali; b)    nel limite rientrano gli emolumenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle p.a. (consiglio di amministrazione, collegio dei revisori, ecc.); c)    la limitazione si applica per adesso anche alle Regioni, ferma restando per loro la possibilità di adeguare la normativa entro il prossimo 1° luglio 2014;d)    sono esclusi dal tetto retributivo “i compensi percepiti per prestazioni occasionali”. Per individuare gli ultimi compensi (la norma non precisa che cosa deve intendersi per “prestazioni occasionali”), il Ministro prende a riferimento l’art. 61, comma 2, del dlgs n. 276/2003 (la riforma Biagi del lavoro). Tale norma definisce come occasionali quei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di durata complessiva fino a 30 giorni nel corso di un anno solare con uno stesso committente e compenso fino a 5 mila euro. Tuttavia, c’è da dire che il riferimento all’occasionalità del regime delle co.co.co. fatto dal Ministro appare assai discutibile, perché il dlgs n. 276/2003 non si applica al settore pubblico (lo stabilisce lo stesso dlgs n. 276/2003). Pertanto, se lo vieta la legge, non appare possibile un’applicazione in forza di una circolare che rappresenta mera disposizione amministrativa.La seconda novità riguarda il nuovo divieto di cumulo della pensione con la retribuzione. La legge di Stabilità 2014 ha introdotto, dal 1° gennaio 2014, un parziale divieto di cumulo stabilendo che il pensionato che si rioccupi anche mediante collaborazione con una pubblica amministrazione non può intascare un trattamento economico d’importo tale che, sommato alla pensione, superi il tetto di 311.658,93 euro. La circolare precisa che tra le pensioni soggette al cumulo sono compresi i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive mentre sono escluse le pensioni integrative erogate da fondi pensione. Inoltre, al fine della gestione del nuovo divieto, la circolare stabilisce che all’atto dell’assunzione o del conferimento di un incarico, la p.a. deve far sottoscrivere all’interessato che sia pensionato una dichiarazione indicante la pensione eventualmente in godimento. In assenza di tale dichiarazione, precisa la circolare, l’incarico non deve essere perfezionato. Infine, il Ministro dà mandato alle Pa di procedere a opportune verifiche sul nuovo divieto in sinergia con gli enti previdenziali.
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