lunedì 14 luglio 2014
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Il genitore vedovo lavoratore dipendente, convivente con un figlio dodicenne, può rifiutarsi di lavorare di notte. Egli infatti è assimilabile all’“unico genitore affidatario”, figura a cui la legge riconosce il diritto di non accettare prestazioni di lavoro notturno. L’ha precisato il ministero del lavoro nell’interpello n. 18/2014, ricordando che i datori di lavoro che contravvengano al dissenso manifestato dal lavoratore sono puniti con la pena alternativa dell’arresto da 2 a 4 mesi o dell’ammenda da 516 a 2.582 euro.I chiarimenti sono arrivati a risposta di una richiesta dell’associazione religiosa istituti socio sanitari, Aris. Con istanza di interpello, infatti, l’associazione ha chiesto parere in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 11, comma 2, del dlgs n. 66/2003 (riforma orario di lavoro), concernente il diritto di rifiutare la prestazione di lavoro notturno da parte del lavoratore o della lavoratrice, che sia unico genitore affidatario di figlio convivente di età inferiore ai 12 anni. In particolare, è stato chiesto di sapere se la norma trova applicazione anche nell’ipotesi di genitore (madre o padre), lavoratore dipendente, vedovo di figlio convivente minore di 12 anni. Si ricorda, ai fini dell’orario di lavoro, è “notturno” il periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (art. 1 dlgs n. 66/2003).La risposta del ministero è affermativa: il diritto spetta anche al genitore vedono, che risulta così “unico affidatario” del figlio convivente minore di 12 anni. Prima di tutto il ministero ricorda che, ai sensi della richiamata norma (art. 11, comma 2, dlgs n. 66/2003), non è obbligato a prestare attività lavorativa notturna la lavoratrice o il lavoratore che sia unico genitore affidatario di figlio convivente d’età inferiore a 12 anni. Quindi precisa che la violazione di tale precetto, che si realizza nel caso in cui il datore di lavoro adibisca comunque a lavoro notturno il lavoratore o la lavoratrice, nonostante il proprio dissenso espresso in forma scritta e comunicato allo stesso datore di lavoro entro 24 ore prima al previsto inizio della prestazione, integra un reato di natura contravvenzionale punito con la pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 516 a 2.582 euro (comma 1 dell’art. 18-bis dello stesso dlgs n. 66/2003). Ciò premesso, entrando nello specifico della questione avanzata nell’interpello, il ministero spiega di ritenere che la situazione di “genitore vedovo di figlio convivente di età inferiore a dodici anni” rientri tra le possibili figure di “unico genitore affidatario” contemplata dalla norma (art. 11, comma 2, del dlgs n. 66/2003) la quale, evidentemente, è principalmente volta alla tutela del minore.
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