martedì 31 marzo 2020
Versamento sospeso fino a fine maggio per colf, badanti e lavoratori domestici in generale
Disegno di una colf a lavoro

Disegno di una colf a lavoro - Archivio

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Le famiglie possono saltare l’appuntamento del 10 aprile con il versamento dei contributi per i domestici. Tra le misure a contrasto dell’emergenza Coronavirus, infatti, è stata prevista anche la sospensione fino a fine maggio dei versamenti dei contributi per colf, badanti e lavoratori domestici in generale. La sospensione, in particolare, riguarda i contributi in scadenza dal 23 febbraio fino al 31 maggio (praticamente il pagamento del primo trimestre 2020 e quelli per le nuove assunzioni) che andranno versati, in unica soluzione, entro il 10 giugno. Lo stabilisce l’art. 37 del Decreto Legge n. 18/2020, il cosiddetto "Cura Italia".

Lo stop al pagamento dei contributi per il lavoro domestico era già operativo per i territori della zona rossa dal 23 febbraio al 30 aprile, ossia nei comuni di Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Codogno; Castiglione D’Adda; Fombio; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Maleo; Vo’. La sospensione riguarda gli adempimenti e i versamenti di contributi e premi dovuti all’Inail che, nel caso del lavoro domestico, come ha spiegato l’Inps (circolare n. 37/2020), si tratta:
a) del termine di pagamento dei contributi del I trimestre 2020 (in scadenza al 10 aprile);
b) degli eventuali contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro che, a fronte di assunzione di colf o badanti, hanno ricevuto la lettera di accoglimento dell’Inps in cui è indicato il termine di pagamento “entro 30 giorni dal ricevimento”;
c) delle cessazioni di rapporti di lavoro domestico, qualora la scadenza del versamento dei relativi contributi, fissata a 10 giorni dalla data di fine lavoro, ricade nel periodo della sospensione (dal 23 febbraio al 30 aprile).

Con l’entrata in vigore del decreto Legge n. 18/2020, il periodo di sospensione (che riguarda e include anche le situazioni anzidette) va dal 23 febbraio fino al 31 maggio 2020. Tutto quanto dovuto e non pagato in questo periodo dovrà essere versato, in un’unica soluzione, entro il 10 giugno, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Tra le altre misure che possono ritenersi interessare anche il comparto del lavoro domestico, c’è quella sul riconoscimento della quarantena come malattia: se il domestico è chiamato a osservare un periodo di isolamento, quest’ultimo va equiparato alla malattia e, a pagare, però, non sarà la famiglia, come avviene in condizioni di normalità (non emergenza), ma lo Stato. Se, invece, il domestico dovesse ritrovarsi contagiato nell’esercizio delle sue attività, l’evento sarà trattato come infortunio sul lavoro, con diritto a tutte le tutele previste a carico dell’Inail.

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