sabato 3 dicembre 2011
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Lavoro “a chiamata” per le prossime vacanze natalizie. L’impresa che avesse bisogno di prestazioni extra, infatti, potrebbe far ricorso al contratto di lavoro intermittente che rappresenta la soluzione ad hoc per arruolare temporaneamente nuova manodopera. Dal 1° dicembre prende il via il cosiddetto periodo di “vacanze natalizie” (terminerà il 10 gennaio del nuovo anno) che rappresenta una delle ipotesi legittimanti il ricorso al lavoro a chiamata. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a termine o a tempo indeterminato; con esso, un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro affinché quest’ultimo ne possa utilizzare la prestazione in specifici casi (individuati dalla disciplina normativa che è contenuta all’articolo 34 del dlgs n. 276/2003, la riforma Biagi del lavoro). Nel dettaglio, il ricorso al lavoro a chiamata (che è il nome alternativo del lavoro intermittente) è possibile: a)    per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente individuate dai contratti collettivi ovvero, in via sostitutiva, dal ministero del lavoro nelle occupazioni e nelle lavorazioni elencate nel regio decreto n. 2657/1923; b)    per lo svolgimento di prestazioni da parte di soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età o con più di 45 anni, anche pensionati (senza vincolo di “tipologia” di attività, né di settore produttivo di appartenenza);c)    in periodi predeterminati dai contratti collettivi (per settori produttivi) oppure dalla legge.L’ultima ipotesi (periodi predeterminati) è stata individuata dal ministero del lavoro nei seguenti casi:•    week-end, il periodo che va dal venerdì pomeriggio, dopo le ore 13.00, fino alle ore 6.00 del lunedì mattina;•    vacanze natalizie, il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;•    vacanze pasquali, il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;•    ferie estive, il periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre.Il contratto a chiamata va sottoscritto in forma scritta ai fini della prova e deve indicare:•    la durata e le ipotesi, oggettive e soggettive, che ne consentono la stipulazione;•    il luogo e le modalità della disponibilità, eventualmente garantita e il preavviso di chiamata che, per dettato normativo, non può essere inferiore a un giorno lavorativo. Se il datore di lavoro opera su più sedi produttive va specificato se “la chiamata” riguarda una, tutte o una parte di esse;•    il trattamento economico e normativo e la relativa indennità di disponibilità, se prevista;•    l’indicazione delle forme con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere la prestazione, nonché le modalità di rilevazione delle presenze in azienda. Va chiarita anche la modalità della chiamata (orale, scritta, e-mail, ecc.) e quella di risposta del prestatore;•    i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell’indennità di disponibilità che sono analoghe a quelle usuali in essere per gli altri dipendenti;•    le misure di sicurezza necessarie per l’attività. Nel lavoro a chiamata può essere prevista la corresponsione di un’indennità, detta di disponibilità, a seconda che il lavoratore si vincoli o meno a rispondere alla chiamata del datore di lavoro; ciò deve risultare espressamente dal contratto. L’indennità, se prevista, copre i periodi nei quali il lavoratore è in attesa della chiamata rispetto alla quale garantisce la sua disponibilità. La misura dell’indennità è fissata dalla contrattazione collettiva.
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