lunedì 3 maggio 2021
L’indennità viene erogata nei limiti fissati dalla normativa in base a qualifica e settore di appartenenza
Lavoratori fragili e indennità di malattia

Lavoratori fragili e indennità di malattia - Archivio

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«Sanatoria» per le certificazioni mediche dei periodi di quarantena Covid fruite come malattia dai lavoratori durante l’anno 2020. L’Inps, infatti, riconoscerà d’ufficio la tutela di malattia nei casi di quarantena Covid per i quali sia stato prodotto un certificato privo dell’indicazione del provvedimento amministrativo che ha dato origine al periodo di isolamento (una condizione obbligatoria fino al 31 dicembre 2020 ai fini del riconoscimento della malattia, eliminata dal 1° gennaio 2021). A stabilirlo è lo stesso Inps sulla base di indicazioni del ministero del Lavoro (ne dà notizia nel messaggio n. 1667/2021), nell’illustrare le modifiche apportate dal decreto Sostegni (decreto legge n. 41/2021) alle misure a favore dei soggetti cosiddetti «fragili» (tali sono, si ricorda, i lavoratori ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie), nonché di quelli sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (tutele introdotte dal n. 18/2020 e modificate, da ultimo, dalla legge n. 178/2021).

Riguardo ai soggetti «fragili» il decreto Sostegni ha:

• prorogato al 30 giugno l’equiparazione dell’assenza dal lavoro a degenza ospedaliera;

• precisato che la tutela è riconosciuta quando la prestazione lavorativa non può essere resa in modalità di lavoro agile, anche attraverso una diversa mansione ricompresa nella stessa categoria o area d’inquadramento, in base al Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) o svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;

• stabilito che tale periodo, che attiene alla disciplina del rapporto di lavoro, non deve essere computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto (fissato dai Ccnl).

Nessuna novità per quanto riguarda il limite di durata della tutela Inps; l’indennità, pertanto, viene erogata nei limiti fissati dalla normativa in base a qualifica e settore di appartenenza del lavoratore e, ovviamente, precisa l’Inps, nel vincolo, delle risorse pubbliche previste al tal fine.

La legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) ha eliminato dal 1° gennaio l’obbligo, per il medico curante, di indicazione degli estremi del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica che ha dato origine alla quarantena; ciò per andare incontro alle molteplici difficoltà dei medici nel reperire tali informazioni, stante la numerosità degli eventi gestiti dalle Asl per il tracciamento dei contagi. Tenuto conto del nuovo quadro normativo, per la gestione dei certificati giacenti del 2020, l’Inps ha stabilito di procedere al riconoscimento della tutela di malattia in tutti i casi per i quali sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la quarantena, ma senza possibilità di reperirvi alcuna indicazione riguardo al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

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