mercoledì 21 marzo 2018
I congedi obbligatori e parentali si contano ai fini del raggiungimento delle 13 settimane di contributi richiesti per aver diritto all'indennità
La maternità è utile alla Naspi
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La «maternità» è utile alla Naspi, all’indennità di disoccupazione dei lavoratori dipendenti. I periodi di assenza dal lavoro a titolo di congedo obbligatorio e di congedo parentale, infatti, si contano ai fini del raggiungimento delle 13 settimane di contributi, richiesti per aver diritto all’indennità.

La Naspi, si ricorda, è l’indennità di disoccupazione istituita dal 1° maggio 2015 dalla riforma Jobs act, erogata a domanda ai lavoratori dipendenti che hanno involontariamente perduto l’occupazione. In particolare, spetta a dipendenti; apprendisti; soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato; personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Per aver diritto alla Naspi, tra gli altri requisiti, è richiesto il possesso di almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. A tal fine sono valide tutte le settimane retribuite, purché per ciascuna settimana sia stata erogata una retribuzione non inferiore ai minimali (eccetto i casi di lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, di operai agricoli e apprendisti).

Rispondendo ad alcune richieste di chiarimenti, l’Inps ha precisato (messaggio n. 710/2018) che, ai fini del perfezionamento del requisito delle 13 settimane, si considerano utili:
a) i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione contro la disoccupazione. Tali contributi figurativi sono, pertanto, da considerarsi utili sia nell’ipotesi in cui il periodo di astensione obbligatoria inizi in costanza di rapporto di lavoro e sia nell’ipotesi in cui l’astensione obbligatoria inizi entro 60 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
b) i periodi di congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro. 


Alla luce di tanto, ha concluso l’Inps, non occorre più procedere alla “neutralizzazione” né dei periodi coperti da contribuzione figurativa per maternità obbligatoria, né dei periodi di congedo parentale, di fatto facilitando la maturazione del diritto alla Naspi alle lavoratrici che, per accudire un nuovo arrivato, si sono assentate dal lavoro.

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