martedì 10 ottobre 2017
Più facile ottenere il riconoscimento di prestazioni economiche legate al loro stato di salute
Invalidi, valutazione dei redditi
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Più facile, per gli invalidi civili, ottenere il riconoscimento di prestazioni economiche legate al loro stato di salute. Nell’operazione di verifica del requisito di reddito, eventuali arretrati non rilevano più negli importi complessivi «incassati», ma per la quota di «competenza» dell’anno. In altre parole, non vale più il «criterio di cassa», ma il «criterio di competenza». Pertanto, ad esempio, se nel corso del 2017 sono intascati 1.000 euro relativi a due anni, 2016 e 2017 (500 euro per anno), l’arretrato rileverà nel 2017 solo per 500 euro (cioè per la quota relativa allo stesso anno) e non per tutti i 1.000 euro incassati (come avveniva finora). A stabilirlo è l’Inps con il messaggio n. 3098/2017, cambiando criterio sulla base dell’indirizzo giurisprudenziale. L’Inps stabilisce, inoltre, che tutte le situazioni pendenti per ricorsi saranno chiuse in base al nuovo (e più favorevole per i beneficiari) principio.

La questione riguarda il riconoscimento del diritto a una data prestazione sociale, quando per essa sia previsto un requisito di reddito. All’indomani della riforma del 2010, nel fornire le istruzioni operative, l’Inps ha fatto una distinzione tra “assegno sociale” e “altre prestazioni d’invalidità civile”, distinzione rimasta operativa fino allo scorso mese di luglio. In pratica, fino al 31 luglio, per l’assegno sociale l’Inps ha applicato, nel computo dei redditi ai fini del diritto, il criterio di competenza; per altre prestazioni d’invalidità, invece, ha calcolato e valutato tutti gli arretrati incassati nell’anno nell’importo complessivo, a prescindere dalla considerazione dell’anno di riferimento (ha applicato, in altre parole, il criterio di cassa).

Su questa differenza di criteri è stata più volte chiamata in causa la giurisprudenza. In ultimo, per un contenzioso che ha visto l’Inps parte soccombente, la Corte di cassazione, sezioni unite (sentenza n. 12796/2005), ha avuto modo di stabilire che, in tema di erogazione dei benefici previdenziali e assistenziali collegati al reddito, per la verifica del limite reddituale «devono essere considerati anche gli arretrati, purché non esclusi da specifiche norme di legge non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza». In altre parole, la cassazione ha cancellato la differenza di trattamento applicata dall’Inps e ha fissato un unico e solo criterio di valutazione del requisito reddituale: il criterio di competenza.

In conseguenza della pronuncia giurisprudenziale, l’Inps ha deciso di cambiare orientamento disponendo che, in relazione alle liquidazioni delle prestazioni d’invalidità civile, nel computo dei redditi gli arretrati sono calcolati non più nel loro importo complessivo, ma per i singoli ratei maturati in ciascun anno di competenza. Il nuovo criterio vale anche con riferimento alle situazioni pregresse, con particolare riguardo alle istanze di prestazione d’invalidità civile che siano state respinte proprio in virtù dell’applicazione del criterio di cassa e che, invece, in applicazione del nuovo criterio (criterio di competenza) risultino dare diritto alla prestazione. Si tratta di situazioni antecedenti alla pubblicazione della nota Inps col nuovo orientamento, avvenuta il 25 luglio 2017, per le quali, in caso di ricorso o di domanda di riesame, l’Inps adotterà i seguenti provvedimenti:
a) in presenza di domanda respinta per la quale è pendente istanza di autotutela (domanda di riesame): l’Inps (la sede competente) accoglierà l’istanza;
b) in presenza di domanda respinta per la quale è pendente ricorso amministrativo all’Inps (al Comitato provinciale) prima della seduta per la decisione: l’Inps (la sede competente) riconoscerà la prestazione in autotutela;
c) in presenza di domanda respinta per la quale, a seguito di ricorso accolto dall’Inps (Comitato provinciale), l’Inps stesso (direttore di sede competente) procederà a formale invito ad accogliere la domanda in autotutela.

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