martedì 8 giugno 2021
L’assenza alla convocazione, infatti, determinerà l’immediata sospensione della prestazione. In mancanza di giustificazione entro i successivi 90 giorni, scatterà la definitiva revoca
Inps severa per chi si assenta senza giustificazione

Inps severa per chi si assenta senza giustificazione - Archivio

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Un giro di vite sulle visite di revisione medica dei percettori di prestazioni dell’invalidità civile. L’assenza alla convocazione, infatti, determinerà l’immediata sospensione della prestazione in godimento a partire dalla data prevista per la visita programmata ma non svolta. In mancanza di giustificazione entro i successivi 90 giorni, scatterà la definitiva revoca. Lo ha stabilito l’Inps con il messaggio n. 1835/2021.

La novità viene giustificata dall’istituto di previdenza per un fine di semplificazione del lungo procedimento di revisione medica, anche per renderlo più coerente con le norme in materia di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari. In pratica, adesso, la sospensione della prestazione avviene a partire dalla data della convocazione a visita, ovviamente nel caso in cui il soggetto convocato non si è presentato a visita il giorno indicato nell’invito di convocazione. Pertanto, a prescindere dall’esito della comunicazione postale (e questo è da tenere in debita presenza), l’assenza a visita di revisione determinerà in ogni caso la sospensione cautelativa della prestazione economica, senza necessità di altro intervento da parte dell’Inps. Lo stop, in maniera precisa, scatta dopo due giorni dall’assenza a visita (l’effetto di mancato incasso della prestazione c’è dal mese successivo a quello della sospensione).

Che cosa succede, una volta che la prestazione è stata sospesa? L’interessato assente a visita di revisione riceverà una specifica comunicazione d’avvenuta sospensione della prestazione che contiene, tra l’altro, anche l’invito a presentare, entro 90 giorni, alla sede dell’Inps competente in ragione del territorio, l’idonea giustificazione dell’assenza. Se tale giustificazione, sanitaria o amministrativa, viene ritenuta fondata, si riavvia il processo di revisione dell’accertamento con comunicazione di una nuova data per la visita; attenzione, però: qualora l’interessato dovessero risultare assente anche a questa seconda convocazione, scatterà la revoca definitiva del beneficio economico a partire dalla data della sospensione. In mancanza di motivazione dell’assenza, nel prescritto termine di 90 giorni, o qualora la motivazione non sia giudicata idonea, scatterà automaticamente la revoca definitiva della prestazione di invalidità civile a decorrere sempre dalla data della sospensione.

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