martedì 29 maggio 2018
Per quelli acquistati fino al 17 marzo 2017 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2017 la richiesta può essere presentata entro il prossimo 30 giugno
Vecchi voucher, prorogata la domanda di rimborso
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Il rimborso dei vecchi voucher (quelli acquistati fino al 17 marzo 2017 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2017) può essere richiesto entro il prossimo 30 giugno. A stabilirlo è l’Inps che ha posticipato l’originario termine del 31 marzo per “eccesso di richieste”.

La proroga tocca i voucher (buoni-lavoro) per lavoro occasionale, abrogati dal dl n. 25/2017 (che ha disciplinato le “Prestazioni di lavoro occasionale” e il “Libretto Famiglia”), convertito dalla legge n. 49/2017, il cui utilizzo è stato possibile fino allo scorso 31 dicembre 2017, solo se acquistati entro il 17 marzo 2017 (data d’entrata in vigore del predetto dl n. 25/2017).

Con messaggio n. 4572/2017, l’Inps aveva disposto che i rimborsi delle somme versate entro il 17 marzo 2017 e non utilizzate dal committente al 31 dicembre 2017 (somme versate per i c.d. “voucher telematici”), potevano essere richiesti, con la presentazione del modello SC52, entro la data del 31 marzo 2018. Tuttavia, in considerazione del notevole numero di domande pervenute alle sedi territoriali dell’Inps, anche dopo la scadenza del termine del 31 marzo, l’Inps ha ritenuto opportuno posticipare il termine fino al 30 giugno 2018.

Si ricorda che la domanda di rimborso, redatta sul citato modello SC52, si presenta alle sedi territoriali dell’Inps e che con l’istanza devono essere comunicati i dati relativi al tipo di pagamento (bollettino bianco, online Portale dei pagamenti, F24, bonifico o altro), la data di versamento e l’importo per tutti i tipi di pagamento, nonché, limitatamente ai pagamenti fatti online, anche il codice rilasciato dall’Inps al momento dell’operazione di pagamento e per i soli bollettini postali il “frazionario” (il codice che identifica univocamente un ufficio postale) e il VCY (codice identificativo di quattro cifre del pagamento del bollettino postale). È inoltre necessario allegare la ricevuta del versamento per tutti i tipi di pagamento, a eccezione dei pagamenti effettuati tramite modello F24 (in tal caso l’allegazione è facoltativa).

Il rimborso verrà effettuato, una volta fatti i controlli, in contanti presso gli uffici postali se d’importo inferiore a 1.000 euro; in caso contrario, su c/c oppure su una carta prepagata ricaricabile (la modalità è scelta dal richiedente nella domanda di rimborso).


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