martedì 10 dicembre 2019
Sulla base della sentenza n. 22177/2018 della Corte di Cassazione, il padre lavoratore dipendente può fruirne dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore
Tra congedi e riposi giornalieri
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Il congedo di maternità della mamma non vieta la fruizione dei riposi giornalieri al papà. Se è lavoratore dipendente, infatti, può chiedere di fruire di tali riposi (cosiddetti di allattamento) anche quando il coniuge, lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, imprenditrice agricola, coltivatrice diretta, colona, parasubordinata, libera professionista), sta fruendo dell’indennità di maternità. Lo ha precisato l’Inps nella circolare n. 141/2019, recependo l’indirizzo giurisprudenziale (Corte di Cassazione, sentenza n. 22177/2018).

La questione riguarda il caso di famiglie in cui il papà sia lavoratore dipendente e la madre una lavoratrice autonoma. Nelle ipotesi di nascita di un neonato (o di ingresso di un minore per adozione o affidamento nazionale o internazionale), l’Inps ha finora ha escluso il papà dal diritto di fruire dei riposi giornalieri, se non dal giorno successivo a quello finale del periodo di trattamento economico (indennità) spettante alla madre dopo il parto (cioè al termine del congedo di maternità obbligatorio) e a condizione che la madre non abbia chiesto di fruire ininterrottamente del congedo parentale (durante il quale è precluso al padre il godimento dei riposi giornalieri).

Sulla base della sentenza n. 22177/2018 della Corte di Cassazione, l’Inps ha stabilito ora che il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore, a prescindere dalla fruizione dell’indennità di maternità da parte della madre che sia una lavoratrice autonoma. Conferma, inoltre, le altre indicazioni sulle incompatibilità, vale a dire che:
• il padre non può fruire dei riposi nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale;
• il padre non ha diritto alle ore aggiuntive (raddoppio) riconosciute al padre in caso di parto plurimo, come “aggiuntive” rispetto alle ore fruibili dalla madre, per l’impossibilità di poter “aggiungere” ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri.

Infine, l’Inps ha precisato che le nuove indicazioni si applicano alle future domande nonché a quelle non ancora definite e, a richiesta dell’interessato, anche agli eventi pregressi per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

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