lunedì 11 marzo 2019
Si può utilizzare anche la ricongiunzione contributiva. La novità introdotta dalla legge di Bilancio del 2019
Esposizione all'amianto e pensione anticipata
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Per maturare il diritto alla pensione anticipata, con i benefici della maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, si può utilizzare anche la ricongiunzione contributiva. Lo spiega l’Inps, illustrando la novità introdotta dalla legge di Bilancio del 2019 (circolare n. 34/2019).

La manovra finanziaria del 2019 ha esteso l’ambito soggettivo di applicazione delle misure d’intervento a favore dei lavoratori con esposizione all’amianto. Si tratta, in particolare, di ex lavoratori occupati presso imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, affetti da patologia asbesto-correlata, derivante dall’esposizione all’amianto. Destinatari sono i lavoratori che: in seguito alla cessazione del lavoro sono transitati in fondi gestiti, prima del 1° gennaio 2012, da enti diversi dall’Inps; possono far valere non meno di 30 anni di anzianità utile al diritto alla pensione di anzianità; in possesso dei requisiti d’età e contributi che, con il beneficio della maggiorazione, in base ai requisiti di accesso (comprese le “finestre”) vigenti prima della riforma Fornero, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione di anzianità negli anni 2017 e 2018; non hanno maturato il diritto alla decorrenza della pensione negli anni 2015 e 2016.



La manovra finanziaria ha esteso l’ambito applicativo arrivando a includere, tra i beneficiari, i soggetti che per effetto della ricongiunzione contributiva, sulla base delle disposizioni vigenti nella gestione previdenziale presso cui sono stati accentrati i contributi, possano far valere i 30 anni di contributi utili ai fini del diritto alla pensione di anzianità.



In ogni caso, la pensione non potrà avere una decorrenza anteriore al 2 gennaio di quest’anno, se a carico delle gestioni previdenziali che prevedono decorrenze dei trattamenti anche all’interno del mese, ovvero dal 1° febbraio 2019, se a carico delle gestioni previdenziali che prevedono la decorrenza dei trattamenti a inizio mese.


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