venerdì 6 gennaio 2017
Le istanze vanno presentate in via autonoma oppure tramite patronati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, avvocati
Esodati, domande di pensione entro il 2 marzo
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Le domande per l’ottava salvaguardia pensionistica introdotta dalla legge di Bilancio del 2017 (legge n. 232/2016) si presentano entro il prossimo 2 marzo. Le istanze vanno presentate dai lavoratori interessati al pensionamento in via autonoma oppure per il tramite di soggetti abilitati: patronati; consulenti del lavoro; dottori commercialisti; avvocati. In ogni caso, le domande vanno indirizzate agli ispettorati territoriali del lavoro (che hanno sostituito, dal 1° gennaio, le direzioni territoriali del lavoro) tramite Pec (posta elettronica certificata) oppure tramite raccomandata postale con a/r. A spiegarlo è il ministero del Lavoro nella circolare n. 41/2016. Con messaggio n. 5266/2016, inoltre, l’Inps ha comunicato di avere aggiornato il sistema di gestione delle domande di pensione (vecchiaia e anzianità) alla nuova salvaguardia.

È l’ottavo appuntamento: la “salvaguardia” dai requisiti di pensione introdotti dalla riforma Fornero. Una misura, cioè, che consente a specifiche categorie di lavoratori, individuate dalla legge (in origine erano soltanto gli “esodati”, poi la platea si è andata via via a incrementare), di continuare ad applicare i requisiti per la pensione vigenti prima dell’entrata in vigore della riforma Fornero (art. 24 dl n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011), anche dopo il 31 dicembre 2011.

I soggetti interessati all’ottava salvaguardia, spiega la circolare del ministero, sono individuati dalle lett. d), e) ed f) dell’art. 1, comma 214, della legge n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017):
a) lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi o risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (comma 214, lett. d), cioè i tradizionali “esodati”;
b) lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave (comma 214, lett. e);
c) lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a termine, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali (comma 214, lett. f).

Alle predette categorie di lavoratori continuano ad applicarsi le norme in materia di requisiti di accesso e anche di regime delle decorrenze (“finestre”) vigenti prima della data di entrata in vigore dell’art. 24 del dl n. 201/2011 (6 dicembre 2011): questi, pertanto, possono andare in pensione “prima” rispetto ai requisiti ordinari. In ogni caso sono esclusi gli arretrati, perché la pensione non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017 (che è la data di entrata in vigore della legge Bilancio 2017). L’accesso alla salvaguardia è consentito a domanda, che va formulata entro il termine 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio, ossia entro il 2° marzo 2017. L’istanza di accesso ai benefici deve contenere gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale), gli elementi identificativi dell’azienda o pubblica amministrazione presso la quale ha prestato l’ultimo servizio e l’esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si richiede l’accesso ai benefici. Alla domanda deve essere allegata anche una copia di un documento di identità.

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