martedì 9 febbraio 2021
Può essere presentata da genitori lavoratori che hanno necessità di permessi da lavoro per assistere i figli, in relazione a periodi (anche già fruiti) decorrenti dal 9 novembre 2020
Congedo per i genitori lavoratori impegnati a seguire i figli nella didattica a distanza

Congedo per i genitori lavoratori impegnati a seguire i figli nella didattica a distanza - Archivio

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Via libera Inps alle domande di «congedo straordinario Covid» per le sospensioni dell’attività didattica in presenza delle classi II e III media nei territori cosiddetta “zona rossa", nonché su tutto il territorio nazionale, a prescindere dal “colore”, per i figli con disabilità grave di scuole di ogni ordine o grado e per la chiusura dei centri assistenziali. L’Istituto di previdenza, infatti, ha annunciato il rilascio della procedura on line per la presentazione delle domande da parte di genitori lavoratori che hanno necessità di permessi da lavoro per assistere i figli, in relazione a periodi (anche già fruiti) decorrenti dal 9 novembre 2020.

Le domande riguardano il congedo Covid nei casi di stop all’attività didattica in presenza, i cui beneficiari sono i genitori, lavoratori dipendenti, anche affidatari o collocatari di figli. Questi genitori che hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro, fruendo del congedo straordinario, nei soli casi in cui non possano svolgere lavoro in modalità agile (è condizione per la fruizione del congedo). Il congedo, in particolare, può essere fruito nei giorni di stop della didattica in presenza inclusi nel “periodo” e nelle “zone” individuate con Ordinanza del ministro della salute (l’ultima è datata 14 gennaio), non prima del 9 novembre 2020. Il congedo può essere richiesto per tutto il periodo o soltanto per una parte da entrambi i genitori, se entrambi sono lavoratori dipendenti, con possibilità però di alternarsi nella fruizione, mai in comune per gli stessi giorni. Nei giorni di congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, erogata dall’Inps con le stesse modalità previste per il pagamento dell’indennità di maternità. Quindi o con pagamento dell’Inps direttamente al lavoratore oppure con anticipo da parte del datore di lavoro, salvo successivo conguaglio (per così recuperare la somma anticipata) sui contributi dovuti mensilmente.

La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

• portale web dell’Inps, se si è in possesso di codice Pin rilasciato dall’istituto oppure di Spid, Cie, Cns, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it;

• Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa del gestore utilizzato);

• Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

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