martedì 26 luglio 2011
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Vita più facile per i pensionati Inpdap (e non solo). La richiesta del riconoscimento delle detrazioni fiscali per il carico familiare non deve essere più ripetuta ogni anno, ma solo nel caso di variazioni rispetto alla dichiarazione precedentemente presentata (in pratica si torna alle vecchie regole, valide fino all’anno 2007). A spiegarlo, tra l’altro, è stato l’Inpdap nella nota operativa n. 26/2011, che ha illustrato la novità prevista dalla legge n. 106/2011 (conversione dl n. 70/2011).Sconti sulle tasseL’adempimento in questione è quello che consente di ottenere il riconoscimento degli sconti Irpef per carico fiscale, ossia le cosiddette “detrazioni fiscali per carichi di famiglia”. A tal fine infatti, i pensionati (ma pure tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori) devono presentare una domanda contenente le condizioni di spettanza, nonché il codice fiscale dei soggetti per i quali si richiede il beneficio. Dal 2008, la fruizione delle detrazioni fiscali per familiari a carico è stata subordinata alla presentazione, annuale, di un’apposita richiesta. Pertanto, è stata necessaria la ripresentazione, ogni anno, della richiesta delle detrazioni fiscali anche s solo al fine di confermare la situazione relativa all’anno precedente. Fino al 2007, invece, la richiesta andava fatta una sola volta (all’inizio del lavoro o all’atto del pensionamento, per esempio) e doveva essere ripresentata soltanto in occasione di aggiornamenti e variazioni, come per esempio nel caso in cui un figlio trovava lavoro, aveva un reddito significativo e perciò non poteva più essere considerato a carico fiscale. Si ricorda che la condizione basilare che permette il diritto alle detrazioni fiscali è il reddito. Può essere considerato “a carico fiscale”, infatti, chi abbia un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. Per esempio, il figlio che abbia un impiego temporaneo, guadagnando uno stipendio non superiore al predetto limite (calcolato in un anno), può essere considerato a carico fiscale dei propri genitori. Con riferimento al vincolo di calcolo del reddito (“al lordo degli oneri deducibili”), impone che il limite (fissato a euro 2.840,51) deve essere verificato considerando non il reddito imponibile (quello su cui si calcola l’Irpef), ma quello al netto di eventuali spese e costi che possono essere (appunto) dedotti, come i contributi previdenziali, la tassa Ssn che si paga sulla Rca (l’assicurazione auto) e via dicendo.Richieste una volta per sempreLa novità della recente legge n. 106/2011 è praticamente il ritorno alla vecchia disciplina, in virtù della quale le detrazioni “sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce s si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni”, cosicché la dichiarazione ha effetto anche per i periodi d’imposta successivi. La nuova normativa solleva quindi i contribuenti dall’obbligo di presentare ogni anno all’Inpdap (in via generale al sostituto d’imposta), la domanda contenente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia assieme alle condizioni di spettanza e ai dati relativi ai familiari per i quali richiedono l’attribuzione del beneficio fiscale. L’adempimento deve essere effettuato, tempestivamente, soltanto al verificarsi di ogni variazione che rilevi ai fini del diritto a fruire delle predette detrazioni. La novità ha effetto immediato per i pensionati Inpdap. L’istituto infatti ha spiegato che riconoscerà le detrazioni per carichi di famiglia sulla base dell’ultima richiesta presentata dal contribuente il quale, tuttavia, ha obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni. Di conseguenza, l’Inpdap non sospenderà l’attribuzione del beneficio fiscale con la rata del prossimo mese di agosto a coloro che non abbiano presentato la prescritta dichiarazione entro il 31 maggio, diversamente da quanto aveva stabilito nella nota operativa n. 7/2011.
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