lunedì 23 aprile 2018
L’Inps detta le istruzioni operative per consentire l’erogazione delle prestazioni alle lavoratrici (per cinque mesi) e ai lavoratori (per tre mesi) iscritti alla Gestione Separata
Indennità per adozioni e affidamenti preadottivi
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Arriva finalmente ai destinatari l’indennità di maternità e paternità per adozioni e affidamenti preadottivi. A due anni di distanza (il diritto, infatti, è vigente dal 20 aprile 2016), l’Inps detta le istruzioni operative per consentire l’erogazione delle prestazioni alle lavoratrici (per cinque mesi) e ai lavoratori (per tre mesi) iscritti alla Gestione Separata (circolare n. 66/2018).

Correva l’anno 2016 quando il decreto ministeriale 24 febbraio 2016, modificando il decreto 4 aprile 2002, riformava la disciplina sulle prestazioni di maternità/paternità a favore delle lavoratrici/lavoratori iscritti alla Gestione Separata dell’Inps. La riforma entrava in vigore il 20 aprile 2016 introducendo due principali novità:
a) una per i casi di adozioni e affidamenti preadottivi nazionale, consistente nella possibilità di chiedere l’indennità di maternità anche per i minori con oltre sei anni d’età al momento dell’adozione o dell’affidamento;
b) un’altra per i casi di adozione e affidamento preadottivo internazionale, consistente nella previsione della decorrenza del periodo indennizzabile a partire dall’ingresso del minore in Italia e non più dall’ingresso in famiglia, con possibilità di fruire del periodo anche prima dell’ingresso in Italia nei casi di permanenza all’estero finalizzati all’incontro con il minore e agli adempimenti di adozione.

La riforma, invece, nulla innovava riguardo agli affidamenti non preadottivi per i quali, quindi, precisa l’Inps, lavoratrici e lavoratori della Gestione Separata continuano a non poter fruire di tutela di maternità/paternità.
Riguardo alle novità, invece, l’Inps evidenzia che per le adozioni o gli affidamenti preadottivi nazionali si ha diritto all’indennità di maternità per cinque mesi dall’ingresso del minore in famiglia; mentre non c’è più la condizione, vigente prima della riforma, che voleva anche che il minore, all’atto dell’adozione o affidamento, non avesse superato i sei anni di età. Pertanto, per gli ingressi in famiglia avvenuti dal 20 aprile 2016 l’indennità spetta anche per i minori adottati/affidati che hanno più di sei anni di età e spetta per l’intero periodo, anche se durante la fruizione il minore raggiunga la maggiore età. Stesso discorso per adozioni o affidamenti preadottivi internazionali: la maternità spetta per cinque mesi e un giorno, a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione o affidamento.

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