martedì 14 febbraio 2017
Le domande per l’anno in corso si presentano entro il 28 febbraio, quelle per il 2016 entro il 18 marzo
Vittime dell'amianto, risarcimento agli eredi
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Arriva il semaforo verde dall’Inail al risarcimento a favore degli eredi delle vittime d’amianto nei porti, che hanno vinto una causa giudiziale con le imprese portuali. Procedure e modalità di erogazione del beneficio per gli anni 2016-2018 sono fissate dal decreto del ministero del lavoro del 27 ottobre 2016, in attuazione a quanto previsto dalla legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 278, legge 208/2015), su cui l’Inail ha dettato istruzioni operative con la circolare n. 7/2017. Nel dettaglio, hanno diritto d’accesso alle prestazioni gli eredi di quanti sono deceduti per patologie asbesto-correlate in conseguenza dell’esposizione all’amianto, nell’esecuzione di operazioni portuali, nei confronti dei quali sia dovuto il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva. Il risarcimento, il cui importo sarà fissato dall’Inail sulla base delle istanze presentate e spetta anche per lavoratori vittime che non erano assicurati all’Inail.


La nuova prestazione opera, come accennato, limitatamente al triennio 2016/2018 nel limite di dieci milioni per anno. Suo scopo, è risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale, giudizialmente accertato, dovuto agli eredi di vittime dell’amianto per attività svolte nei porti italiani. Le operazioni portuali, precisa l’Inail nella circolare, sono lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell’ambito portuale. Mentre sono portuali i servizi relativi a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. La prestazione è erogata anche nelle ipotesi in cui il lavoratore deceduto sia stato adibito, oltre che alle operazioni portuali strettamente intese, a servizi portuali complementari e accessori.


La circolare precisa, ancora, che poiché la norma non specifica se la vittima dovesse essere o meno assicurato all’Inail, il diritto alla prestazione spetta anche agli eredi di lavoratori non soggetti all’obbligo assicurativo Inail.


La prestazione è erogata a domanda degli interessati, da presentare secondo la modulistica allegata alla circolare, da ciascuno degli eredi. La domanda va inviata tramite Pec indirizzata a dcra@postacert.inail.it o raccomandata a/r alla sede centrale dell’Inail (direzione centrale rapporto assicurativo, Piazzale G. Pastore, 6 – 00144 Roma), anche in caso di lavoratori non assicurati.


Relativamente agli anni 2017 e 2018, le domande si presentano entro il 28 febbraio di ciascun anno, con riferimento alle sentenze depositate nel corso dell’anno precedente. Per l’anno 2016, le domande vanno essere presentate entro il 18 marzo in relazione alle sentenze depositate entro il 31 dicembre 2015.






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