mercoledì 13 febbraio 2019
Per l’anno 2018 la misura è pari al 20% della rendita già erogata ai beneficiari
Vittime dell'amianto, fissata la prestazione aggiuntiva
COMMENTA E CONDIVIDI

Fissata la prestazione aggiuntiva dell’Inail a favore delle vittime dell’amianto per l’anno 2018. La misura è pari al 20% della rendita già erogata ai beneficiari per lo stesso anno. A stabilirlo è il decreto interministeriale (Lavoro ed Economia) pubblicato sul sito del ministero del lavoro, sezione pubblicità legale (prot. 35/2019 di registrazione Corte dei conti).

La prestazione è destinata ai soggetti affetti da patologie asbesto-correlate per l’esposizione all’amianto e alla fibra fiberfrax ovvero, in caso di premorte, agli eredi degli stessi lavoratori. È una prestazione “aggiuntiva”, nel senso che va a maggiorare in misura percentuale la rendita già fruita dai soggetti aventi diritto, che sono quelli affetti da patologie dell’amianto, come già detto, o i loro eredi. La prestazione è finanziata da uno specifico “Fondo vittime per l’amianto”, istituto presso l’Inail dalla legge n. 244/2007 (il
cosiddetto protocollo Welfare) e operativo dall’anno 2011, che viene alimentato da una addizionale pagata dai datori di lavoro sui premi dovuti all’Inail.

La prestazione interessa oltre 20mila aventi diritto, ai quali è erogata d’ufficio dall’Inail in due acconti e un
conguaglio. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, invece, venne erogata in modalità una tantum (cioè in unica soluzione). A partire dall’anno 2011 si segue il procedimento con due acconti e un conguaglio, le cui misure sono fissate annualmente con decreto ministeriale. In genere la misura del primo acconto è pari al 10% dell’importo di ciascun rateo di rendita; mentre il secondo acconto è erogato fino a esaurimento delle
risorse disponibili del Fondo, in un’unica soluzione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Infine, Il conguaglio è erogato entro i sei mesi dalla fine dell’esercizio successivo.

Con il recente decreto è stata stabilita la misura valida per l’anno 2018, pari al 20%, più alta rispetto agli ultimi anni (nel 2016 e 2017 è stata del 14,7%). Per il pagamento è previsto l’accredito su conto corrente bancario o postale o sul libretto di deposito o su carta prepagata con Iban; oppure tramite gli istituti di credito convenzionati con l’Inps per i titolari di rendita che riscuotono all’estero. Per importi non superiori a 1.000 euro è possibile anche il pagamento in contanti presso sportello bancario o postale.

© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI

ARGOMENTI: