martedì 9 ottobre 2018
La prestazione agli oltre 20mila aventi diritto è erogata d’ufficio in due acconti e un saldo. I decreti appena pubblicati fissano le misure definitive relativamente agli anni 2016 e 2017
Vittime dell'amianto, conguaglio in arrivo
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Conguaglio in arrivo per la prestazione aggiuntiva dell’Inail, a favore delle vittime d’amianto (sono oltre 20mila gli aventi titolo). La misura complessivamente spettante per ognuno degli anni 2016 e 2017 è pari al 14,7% della rendita erogata in quegli stessi anni; ciò dà diritto a ricevere un conguaglio del 4,6% per l’anno 2016 e al 4,9% per l’anno 2017, al netto degli acconti già intascati. A stabilirlo sono due decreti interministeriali (lavoro ed economia) pubblicati sul sito del ministero del lavoro, nella sezione pubblicità legale.

I conguagli interessano, in particolare, la prestazione prevista da uno specifico “Fondo vittime per l’amianto” istituto presso l’Inail dalla legge n. 244/2007 (cosiddetto Protocollo Welfare), in misura percentuale della rendita già fruita da soggetti affetti da patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax” ovvero, in caso di premorte, agli eredi dei lavoratori. Il Fondo è operativo dall’anno 2011 e viene finanziato da un’apposita addizionale pagata sui premi Inail dai datori di lavoro.

La prestazione agli oltre 20 mila aventi diritto è erogata d’ufficio dall’Inail in due acconti e un conguaglio. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 è stata erogata in modalità una tantum (cioè in unica soluzione). A partire dall’anno 2011, invece, si segue il procedimento con due acconti e un conguaglio, le cui misure vengono stabilite con decreto ministeriale. In genere la misura del primo acconto è pari al 10% dell’importo di ciascun rateo di rendita; mentre il secondo acconto è erogato fino a esaurimento delle risorse disponibili del fondo, in un’unica soluzione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Infine, Il conguaglio è erogato entro i sei mesi dalla fine dell’esercizio successivo.

I decreti appena pubblicati fissano le misure definitive della prestazione relativamente agli anni 2016 e 2017. Per l’anno 2016 la misura del primo acconto è stata fissata ed erogata al 9% della rendita percepita, mentre il secondo acconto è stato liquidato in misura pari all’1,1%. Per il 2017 il primo acconto è stato erogato in misura pari al 9,20% della rendita percepita, mentre il secondo acconto in misura pari allo 0,60%. I decreti interministeriali fissano per entrambi gli anni, 2016 (decreto prot. n. 3068/2018) e 2017 (decreto prot. n. 3069/2018), la misura complessiva della prestazione in misura pari al 14,7%. Di conseguenza, la misura del conguaglio per l’anno 2016 è pari al 4,6%, tenuto conto degli acconti già erogati in misura pari al 10,1%; mentre la misura del conguaglio per l’anno 2017 è pari al 4,9%, tenuto conto degli acconti già erogati in misura pari al 9,8%.

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