venerdì 21 gennaio 2011
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A chi nel passato ha avuto un contratto a termine o un contratto di co.co.co. restano pochi giorni per riflettere se impugnarlo e portare il datore di lavoro in Tribunale. Il 23 gennaio scade il termine (60 giorni) a disposizione dei lavoratori che sono stati titolari di un rapporto chiuso al 24 novembre 2010, che è la data di entrata in vigore del famoso “collegato lavoro” (la legge n. 183/2010). Entro tale data cioè possono adire un giudice, al fine di far dichiarare la nullità del termine a quel rapporto e ottenere così la trasformazione del stesso rapporto in contratto a tempo indeterminato. Basta anche una semplice raccomandata, per ora; purché, nei successivi 270 giorni, provveda poi a presentare il ricorso vero e proprio oppure a richiedere un tentativo di conciliazione.SCADENZA FIGLIA DEL COLLEGATO LAVOROLa scadenza, come accennato, è figlia del collegato lavoro, la legge che ha modificato le regole sui licenziamenti. Vediamo. Come per il passato, anche le nuove regole conservano il doppio passo obbligatorio: prima la denuncia, entro 60 giorni; poi il deposito del ricorso in Tribunale, entro i 270 giorni successivi. Soltanto il rispetto di entrambe queste fasi (e scadenze), garantisce la legittimità dell’azione del contenzioso. La prima novità è questa. L’impugnazione, per non risultare inefficace, deve essere seguita, entro i successivi 270 giorni, dal deposito del ricorso in Tribunale. Una volta spirato vanamente questo termine (di 270 giorni), non è più possibile impugnare il licenziamento: la novità è, dunque, la contrazione del termine di decadenza da cinque anni (come è stato fino al 23 novembre 2010) a 270 giorni. IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE REGOLELa seconda novità riguarda il campo di applicazione di queste nuove regole: molto più ampio rispetto al passato. Infatti, vale in tutti i casi d’invalidità del licenziamento, nonché nei licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro o alla legittimità del termine apposto al contratto; nei casi di recesso del committente da rapporti di co.co.co. anche nella modalità a progetto; nel trasferimento (articolo 2103 del codice civile); nella cessione di contratto di lavoro (articolo 2112 del codice civile) con termine decorrente dalla data del trasferimento; in ogni altro caso in cui (compresa l’ipotesi di somministrazione irregolare) venga chiesta la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto; nell’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, con termine (60 giorni) decorrente dalla scadenza del contratto medesimo; nei contratti di lavoro a termine in corso di esecuzione alla data di oggi, con decorrenza dalla scadenza del termine; nei contratti di lavoro a termine già conclusi alla data del 24 novembre 2010, con decorrenza dalla  stessa data. In relazione a quest’ultima ipotesi, dunque, è scattato dal 24 novembre 2010 il termine di 60 giorni – e che scade il 23 gennaio – entro cui l’ex lavoratore può impugnare il vecchio rapporto di lavoro scaduto. Ciò significa che entro il 23 gennaio ha l’ultima occasione per decidere di impugnare il contratto di lavoro. Decorso tale termine, non potrà più ricorrere al giudice (decade dal diritto).
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