mercoledì 4 settembre 2013
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Il congedo parentale si può fruire anche ad ore, ma serve un accordo sindacale che lo disciplini. Un accordo non necessariamente nazionale (il Ccnl): basta pure un’intesa territoriale o aziendale. Il via libera è arrivato dal ministero del lavoro (interpello n. 25/2013) che ha illustrato la novità prevista dalla legge di Stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012). Il congedo parentale (vecchia astensione facoltativa) è il diritto di astenersi dal lavoro, per dedicarsi alle cure del neonato, spettante a ciascun genitore, mamma e papà, per ogni bimbo, nei suoi primi 8 anni di vita. Il periodo di astensione, tra i due genitori, non può superare i 10 mesi, fermo restando che alla madre spetta un periodo massimo di 6 mesi e al papà di 7; quando il papà ne usufruisca per più di 3 mesi, il periodo massimo, tra i mamma e papà, può arrivare a 11 mesi. Durante il periodo di congedo parentale, si ha diritto al seguente trattamento retributivo: • entro i primi 3 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di astensione di 6 mesi, i genitori naturali percepiscono un’indennità del 30% della retribuzione giornaliera;• da 3 anni e un giorno fino agli 8 anni d’età del bambino, nel caso in cui non ne abbiano fruito nei primi 3 anni o per la parte non fruita, i genitori naturali percepiscono l’indennità al 30% a patto che il reddito individuale (del genitore richiedente il congedo) risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione (pari a euro 16.101 nel 2013);• i genitori adottivi o affidatari fruiscono dell’indennità al 30% nei primi 3 anni dall’ingresso in famiglia del minore, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo complessivo di 6 mesi tra i due genitori; e da 3 anni e un giorno agli 8 anni dall'ingresso in famiglia del bambino nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 3 anni dall’ingresso in famiglia, ovvero per la parte non fruita, a condizione che il reddito individuale (del genitore richiedente) risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione (pari ad euro 16.101 nel 2013). La legge di Stabilità per il 2013 ha innovato la disciplina del congedo parentale (contenuta nel T.u. approvato dal dlgs n. 151/2001), con l’inserimento del comma 1-bis all’art. 32 il quale prevede che la contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. In realtà si tratta di una novità che era già stata prevista dal dl n. 216/2012 che però non è mai stato convertito in legge. Inoltre, con l’ulteriore introduzione del comma 4-bis allo stesso art. 32, la legge di Stabilità 2013 ha previsto pure che durante il periodo di congedo il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva. Riguardo alla possibilità di frazionare a ore la triplice sindacale (Cgil, Cisl e Uil) aveva avanzato un’istanza d’interpello al ministero del lavoro per sapere se fosse possibile, per la contrattazione collettiva di secondo livello (territoriale e aziendale), disciplinare le modalità di fruizione su base oraria del congedo parentale. Il ministero ha risposto affermativamente, facendo presente che la nuova norma introdotta dalla legge di Stabilità non richiede il livello “nazionale” alla contrattazione ma fa semplicemente riferimento alla contrattazione “di settore”. Pertanto, stante l’assenza di un esplicito riferimento al livello “nazionale” della contrattazione, il ministero non ritiene che vi siano motivi ostativi ad una interpretazione in virtù della quale i contratti collettivi abilitati a disciplinare “le modalità di fruizione del congedo parentale di cui al comma 1 (dell’art. 32, dlgs n. 151/2001) su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa” possano essere anche i contratti collettivi di secondo livello.
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