mercoledì 24 gennaio 2018
La direttiva Mifid2 introduce importanti novità a tutela della trasparenza e dei costi per gli investitori
Fondi d'investimento, ecco cosa cambia con le nuove regole europee
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Dal tre di gennaio è entrata in vigore la direttiva Mifid 2, la nuova legge europea che disciplina i mercati degli strumenti finanziari ed i servizi di investimento in tutti gli Stati membri della Ue, da molti presentata come una vera e propria rivoluzione per i mercati finanziari europei. Cosa cambia rispetto al passato? Diverse le principali novità nell’ambito della offerta fuori sede. Anzitutto i costi: esplicazione chiara e sintetica, in termini percentuali e numerari, dei costi relativi alla operazione di investimento proposta al cliente. L'impatto delle commissioni sul rendimento totale del prodotto non è poco, soprattutto se l'investimento è a medio- lungo termine. Oggi chi sottoscrive un fondo d'investimento riceve soltanto il dettaglio di quella che è la commissione di ingresso. C'è poi la commissione di gestione che può arrivare anche al 2% annuo. Si tratta di un grande calderone nel quale, oltre ai costi legati alla ricerca e all'analisi dei mercati finanziari, ricadono anche i costi , di marketing, quelli legati alla banca depositaria e di struttura che andrebbero comunicate separatamente. Finora, dunque, la prassi prevedeva che la commissione di gestione era scritta nel prospetto informativo del fondo che veniva trattenuta direttamente dal valore della quota del fondo e quindi inglobata in questo prezzo. Con la Mifid 2 i costi, dalle commissioni di performance a quelle di consulenza passando per le spese legate alla fiscalità degli strumenti finanziari, verranno scorporati con due comunicazioni: una ex ante con la stima di quello che il cliente andrà a pagare e una ex post con il consuntivo di quello che è stato pagato. Il risparmiatore riceverà la rendicontazione a fine anno.

Prima di essere commercializzati e quindi sottoposti alla clientela, i prodotti finanziari dovranno poi essere analizzati ed approvati da chi li introduce. Chi li distribuisce dovrà a sua volta adeguare la pubblicizzazione del prodotto al tipo di mercato a cui è destinato. Non solo. E' prevista la possibilità per le authority competenti di stabilire il divieto o limitazione di vendita di strumenti finanziari o depositi strutturati, anche prima della commercializzazione. È tuttavia un potere che potrà essere usato solo in casi estremi, quando sia l’unica possibilità per garantire la protezione degli investitori o evitare minacce all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati..Ogni investitore dovrà essere sottoposto a una valutazione di adeguatezza dei rischi. Tale valutazione verificherà le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, anche riguardo al tipo di specifico di prodotto, la sua situazione finanziaria e i suoi obiettivi di investimento, il suo atteggiamento nei confronti del rischio; quest'ultimo è una parte inevitabile dell'investimento. Con Mifid 2, quindi, la tutela dell'investitore, sin qui riservata con qualche eccezione al momento della firma del contratto, viene anticipata al momento della creazione del prodotto che dunque sarà costruito ad hoc. Le valutazioni dell'emittente saranno vagliate dai distributori che dovranno mettere il sigillo finale alla compatibilità del prodotto.

La MIFID 2 introduce importanti novità anche sul tema della consulenza. Le società di investimento dovranno infatti specificare agli investitori se la consulenza è prestata su base indipendente o meno. Nel primo caso il consulente, non legato a un produttore, sarà remunerato solo con una commissione legata alla consulenza mentre nel secondo caso il consulente sarà pagato con le retrocessioni. Il consulente, comunque, dovrà sempre essere formato e dovrà sempre specificare la gamma dei prodotti sui quali presta consulenza. Per il cliente ci sarà quindi la possibilità di beneficiare di una consulenza finanziaria indipendente, segnando così il passaggio da una logica di prodotto a una logica di fornitura del servizio. La MIFID 2 impone alle imprese finanziarie di produrre una documentazione, confrontabile tra prodotti differenti, che permetta di comprendere il prodotto grazie alla specifica di informazioni chiave. Tra le grandezze riportate nella documentazione ci saranno i livelli di rischio, i rendimenti in base i diversi scenari, i costi e le loro incidenze sui rendimenti. Questi sono i cambiamenti più rilevanti che riporta la nuova direttiva sulla carta. La conoscenza delle tutele offerte dalla regolamentazione Mifid risulta ancora bassa. Se il sistema finanziario si limiterà a conformarsi al nuovo quadro normativo privilegiando gli aspetti formali e burocratici, l'opportunità di accrescere il grado di fiducia non sarà pienamente colta; molto dipenderà dalla diffusione di una corretta informazione ai risparmiatori e agli investitori.

funzionario di banca, Area Corporate

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