martedì 16 febbraio 2016
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Conto alla rovescia per fare domanda all’Inps riconoscimento dei benefici pensionistici per chi abbia lavoratore con esposizione all’amianto. C’è tempo infatti fino al 29 febbraio prossimo, a pena di decadenza, ossia entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge Stabilità del 2016. Lo ricorda l’Inps nel messaggio n. 587/2016, annunciando inoltre la messa a disposizione su internet di un’apposita procedura.La possibilità di richiedere il bonus pensionistico è stata introdotta dalle legge di Stabilità per il 2016 (legge 208/2015). Al comma 277 dell’unico articolo, infatti, ha disposto l’estensione dei benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto. Si ricorda che il citato art. 13 della legge n. 257/1992 stabilisce che, per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, tutto l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione contro le malattie professionali per l’esposizione all’amianto gestita dall’Inail, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25. In altre parole, ogni quattro anni di lavoro “a rischio” ne viene conteggiato uno in più (diventano cinque anni).I benefici sono attribuiti per il periodo corrispondente alla bonifica, dietro presentazione di apposita domanda all’Inps, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge Stabilità, ossia entro il prossimo 29 febbraio come ricorda l’Inps. Nell’istanza, aggiunge l’istituto di previdenza, va indicato il sito produttivo e il periodo temporale di esposizione. I benefici, inoltre, sono soggetti al limite delle risorse assegnate e che ammontano a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Infine, è previsto che con apposito decreto del ministro del lavoro, di concerto con il ministro dell'economia, da adottare entro lo stesso termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di Stabilità 2016, vengano stabilite le modalità di attuazione dell’agevolazione, in particolare  per l’assegnazione dei benefìci le modalità di certificazione.
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