mercoledì 12 maggio 2021
Entro il 31 luglio (termine che slitta al 2 agosto, perché sabato), i datori devono presentare anche le relative denunce contributive
La sanatoria del lavoro nero batte cassa

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La sanatoria del lavoro nero batte cassa. Entro il 17 luglio, infatti, i datori di lavoro che si sono avvalsi della procedura di emersione del lavoro sommerso e irregolare devono versare all’Inps i contributi per i lavoratori regolarizzati, a partire dall’instaurazione del rapporto emerso fino al corrente mese di maggio. Entro il 31 luglio (termine che slitta al 2 agosto, perché sabato), poi, devono anche presentare le relative denunce contributive. A stabilirlo è la circolare n. 73/2021 con cui l’Istituto di previdenza ha dettato le istruzioni per l’apertura delle posizioni contributive «dedicate» alla sanatoria prevista dal decreto legge n. 34/2020 (il cosiddetto decreto Rilancio).

In realtà le sanatorie di cui si tratta sono state due, ed entrambe hanno chiuso i battenti il 15 agosto scorso. La prima per l’emersione di rapporti di lavoro (mediante sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro o la regolarizzazione di quello in nero) con italiani e con stranieri presenti in Italia prima dell’8 marzo 2020. La seconda per il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo agli stranieri presenti in Italia con titolo scaduto al 31 ottobre 2019. Le sanatorie hanno operato limitatamente ad alcuni settori: agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

L’Inps aveva stabilito che i datori di lavoro che si sono avvalsi della sanatoria del lavoro nero dovessero aprire una posizione contributiva specifica, effettuare la «CO» (la comunicazione obbligatoria di assunzione) e versare i contributi con decorrenza dal 19 maggio 2020 in caso di dichiarazione d’emersione ovvero dalla data d’inizio del rapporto di lavoro (se in nero). La «CO» andava presentata entro l’11 ottobre 2020. Relativamente all’apertura della posizione contributiva specifica, l’Inps precisa ora che i datori di lavoro già in possesso di una posizione contributiva devono rivolgersi alla sede Inps competente per territorio e richiedere, tramite la funzione online, su internet, «Comunicazione bidirezionale» del «Cassetto previdenziale», utilizzando come oggetto «Matricola per Emersione art. 103 D.L n. 34/2020», l’apertura di apposita matricola aziendale. Per i datori di lavoro non già in possesso di matricola aziendale, la richiesta va inviata via Pec, sempre alla sede Inps competente per territorio

I datori di lavoro devono richiedere la decorrenza indicando espressamente una delle seguenti date:
A. 19 maggio 2020, per le istanze di emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini italiani o comunitari;
B. giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza di emersione, per quelle istanze volte all’emersione di un rapporto di lavoro già in essere con extracomunitari;
C. la data di inizio del rapporto di lavoro, per le istanze volte all’instaurazione di un rapporto di lavoro con extracomunitari
Nei casi A e B, precisa l’Inps, la richiesta di apertura della matricola, se non ancora fatta, va presentata entro 15 giorni dalla pubblicazione della circolare n. 73/2021 (quindi entro il 19 maggio); nel terzo caso (C), l’Inps non fissa una scadenza stabilendo che venga fatta «in tempo utile per l’assolvimento degli ordinari obblighi contributivi».

A proposito di adempimenti, infine, l’Inps stabilisce che i versamenti e le denunce riferiti al mese di maggio (mese di pubblicazione della circolare) e ai mesi precedenti, vanno effettuati entro «le scadenze ordinarie relative al mese successivo a quello di pubblicazione della circolare», senza aggravio di somme aggiuntive. Quindi entro il 16 luglio (versamenti) e 31 luglio che slitta al 2 agosto (denunce contributive).

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