lunedì 25 marzo 2013
COMMENTA E CONDIVIDI
Conto alla rovescia per presentare all’Inps la domanda di disoccupazione con i requisiti ridotti. E’ l’ultimo appuntamento, questo, a seguito dell’entrata in vigore della riforma Fornero che, a partire dal 1° gennaio 2013, ha sostituito tutte le indennità di disoccupazione con le due nuove prestazioni “Aspi” (al posto dell’indennità di disoccupazione con requisiti normali) e “mini-Aspi” (al posto della disoccupazione con requisiti ridotti). Infatti, a partire da quest’anno, la mini-Aspi va richiesta entro due mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro (che poi è lo stesso termine previsto per richiedere l’Aspi), e non più entro il 31 marzo dell’anno successivo come si era abituati per la vecchia indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. Per raccordare il vecchio al nuovo regime, Inps e Ministero del lavoro hanno dovuto inventare una prestazione “ponte” ad hoc, chiamata “mini-Aspi 2012” (al fine di distinguerla dalla mini-Aspi ordinaria) valida esclusivamente con riferimento all’anno 2012 e la cui disciplina è a metà quella della vecchia disoccupazione con requisiti ridotti e a metà quella della nuova assicurazione sociale per l’impiego (Aspi e mini-Aspi).Resta fermo che la domanda può essere presentata da chi abbia lavorato per almeno tre mesi (78 giornate) nel corso dell’anno 2012; per lo più lavoratori stagionali, precari, insegnanti supplenti, ma anche soci di cooperative di lavoro, lavoratori dello spettacolo e coloro che sostituiscono temporaneamente nelle aziende dipendenti in malattia o in maternità. Il termine per presentare la domanda, esclusivamente in via telematica, scade il 31 marzo 2013; tuttavia ci sono due giorni di tempo in più: poiché il 31 marzo e il 1° aprile sono festivi (Pasqua e Lunedì dell’Angelo), infatti, le domande saranno ritenute utili dall’Inps anche se presentate entro il 2 aprile.
Un ‘ponte’ di passaggio dal 2012 al 2013La mini-Aspi, come detto, sostituisce l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. Una delle particolarità di questa vecchia indennità di disoccupazione è che le domande si presentavano una volta sola all’anno, e precisamente entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello per il quale si chiedeva la prestazione, cioè entro il 31 marzo. Per esempio, per le giornate di disoccupazione del 2011 le domande sono state presentante entro il 31 marzo 2012. Con l’entrata in vigore della nuova mini-Aspi, dal 1° gennaio 2013, si è posto il problema di come far conservare ai lavoratori il diritto all’indennità di disoccupazione per le giornate di disoccupazione dell’anno 2012. Le domande che si sono poste sono state queste: visto che entro il 31 marzo 2013 non sarà più possibile presentare la domanda di disoccupazione con requisiti ridotti, perché abrogata e sostituita dalla mini-Aspi dal 1° gennaio 2013, che fine fanno le giornate di disoccupazione dell’anno 2012? E che cosa succede ai lavoratori? Devono “perdere” l’indennità di disoccupazione? Per uscire dall’“impasse”, l’Inps (messaggio n. 20774/2012), d’intesa con il ministero del lavoro, ha disciplinato una sorta di “prestazione ponte” chiamata “mini-Aspi 2012”. In buona sostanza, ai lavoratori che avrebbero potuto richiedere la vecchia indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, viene offerta la possibilità di richiedere la nuova mini-Aspi, con regole a metà tra la vecchia e la nuova disciplina (le principali novità sono riassunte in tabella).
La “mini Aspi 2012”Ne hanno diritto tutti i lavoratori che nell’anno 2013, secondo la vecchia disciplina, avrebbero avuto diritto a presentare domanda d’indennità disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti per i periodi di disoccupazione dell’anno 2012.I requisiti sono due, fondamentalmente: anzianità assicurativa di almeno due anni; e 78 giornate almeno di lavoro nell’anno 2012. Invece non è più richiesto lo stato di disoccupazione all’atto della presentazione della domanda; ciò vuol dire che la domanda può essere presentata anche da chi sia occupato, ma nel 2012 ha avuto periodo di disoccupazione. Attenzione, però; è invece richiesto che la disoccupazione sia stata causata da un licenziamento o dalla scadenza di un contratto a termine. Qualora, invece, sia derivata da dimissioni, l’indennità non spetta salvo che nel caso in cui le dimissioni abbiano riguardato lavoratrici in maternità o siano state presentate per “giusta causa” (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, mobbing, ecc.). Inoltre, dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della riforma Fornero), si ha diritto alla mini-Aspi (compresa quella per il 2012), anche nell’ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, a seguito della nuova procedura di conciliazione prevista per i licenziamenti economici (il cosiddetto “rito Fornero”). Nel dettaglio, ha diritto alla “mini Aspi 2012” chi, nel 2012, ha avuto periodi di disoccupazione e può far valere al tempo stesso:1) almeno un contributo settimanale per la disoccupazione versato entro il 2010; occorre, in altre parole, che il lavoratore interessato abbia iniziato a lavorare e a pagare contributi all’Inps, sia pure in maniera saltuaria, da almeno due anni;2) uno o più rapporti di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2012 che abbiano comportato un’occupazione di durata complessiva non inferiore a 78 giorni di calendario. Nel calcolo di tale limite si contano le giornate di malattia e infortunio ma non le assenze per scioperi, congedi non retribuiti, ecc.  Durata, misura, domanda e liquidazioneL’indennità “mini Aspi 2012” spetta per una durata pari alla metà delle settimane lavorate nell’anno 2012, nel limite di quelle disponibili. Il calcolo, in pratica, si fa così: posto il massimale di 52 settimane (pari al numero massimo di settimane presenti in un anno), da questo si detraggono le settimane lavorate e le settimane eventualmente già indennizzate ad altro titolo (per esempio se uno ha già fruito, nell’anno 2012, dell’indennità di disoccupazione ordinaria). La misura dell’indennità è calcolata in base alle nuove norme relative alla riforma Fornero, ossia  è pari:• al 75% della retribuzione media mensile imponibile (ai fini previdenziali) degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore a euro 1.180,00; • al 75% di euro 1.180,00 sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile e l’importo di euro 1.180,00, se la retribuzione media mensile imponibile è superiore a euro 1.180,00.  In ogni caso l’importo della prestazione non può superare un limite massimo stabilito annualmente per legge. L’Inps, nella circolare n. 14/2013, ha specificato che trovano applicazione gli importi massimi fissati per l’anno 2012 indicati nella circolare n. 20/2012 pari a 931,28 euro e a 1.119,32 euro rispettivamente a seconda che il lavoratore abbia o meno una retribuzione di riferimento pari o inferiore a euro 2.014,77 ovvero superiore. La domanda deve essere presentata all’Inps esclusivamente in via telematica entro il 2 aprile 2013, come detto,. La presentazione, necessariamente in forma, telematica può avvenire attraverso uno dei seguenti canali:• web – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin attraverso il portale dell’Inps;• Contac Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;• Patronati/intermediari dell’Inps.La liquidazione dell’indennità daparte dell’Inps avviene in unica soluzione, comprensiva dell’ eventuale assegno al nucleo familiare (se spettanti). Si ricorda che l’Inps non può effettuare pagamenti in contanti di prestazioni il cui importo netto superi i 1.000 euro. L’indennità può essere riscossa:• mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;• mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel Cap (codice avviamento postale) di residenza o domicilio del richiedente.
© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI

ARGOMENTI: