martedì 25 settembre 2012
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​Resta un «disoccupato» chi percepisce l’indennità di disoccupazione dall’Inps. Non perde, in altre parole, lo status di disoccupato, status utile tra l’altro ai fini di un’eventuale assunzione agevolata. Lo ha precisato l’Inps nel messaggio n. 10378/2012, spiegando che la predetta indennità, in quanto non scaturente da un’attività lavorativa “effettivamente svolta”, non più avere alcun rilievo ai fini del superamento del reddito minimo personale che fa perdere lo status di disoccupato. Il chiarimento è stato richiesto con specifico riguardo al riconoscimento dell’incentivo contributivo a favore delle assunzioni di disoccupati. Previsto dalla legge n. 407/1990, l’incentivo riconosce uno sgravio contributivo totale per la durata di 24/36 mesi al datore di lavoro che proceda all’assunzione di lavoratori disoccupati di lunga durata (cioè da 24 mesi almeno). In particolare, è stato posto il problema se l’indennità di disoccupazione concorra o meno a formare il reddito rilevante ai fini della perdita dello stato di disoccupazione, in quanto il D.Lgs n. 181/2000 stabilisce che si conserva lo «stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione». Attualmente, il reddito minimo personale escluso da imposizione risulta pari ai seguenti importi (messaggio Inps n. 8513/2008): • 8 mila euro, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente e/o assimilati (con esclusione delle indennità e sussidi corrisposti dallo stato e/o dal servizio sanitario nazionale e gli assegni periodici);• 7,5 mila euro, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi derivanti da pensioni;• 7,5 mila euro, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi derivanti da pensioni nel caso di soggetti di età non inferiore a 75 anni;• 4,8 mila euro, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi derivanti da indennità e sussidi corrisposti dallo stato e/o dal servizio sanitario nazionale nonché da assegni periodici.
Al di là dei predetti limiti, l’Inps ha spiegato che la normativa (il citato D.Lgs n. 181/2000) dà comunque rilievo al reddito derivante da attività lavorativa «effettivamente svolta». Pertanto, quel reddito relativo alla indennità di disoccupazione non rileva proprio perché non derivante da attività lavorativa.
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