mercoledì 6 marzo 2019
L’Inail spiega che la norma è vincolata esclusivamente ai progetti per la conservazione del posto di lavoro
Rimborso per il reinserimento lavorativo
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Via libera dell’Inail al rimborso, a favore dei datori di lavoro, delle retribuzioni (il 60% per la durata di un anno) erogate ai disabili destinatari di progetti di reinserimento lavorativo per la conservazione del posto di lavoro. La novità è l’attuazione di quanto previsto della legge di Bilancio 2019 che ha ampliato l’incentivo introdotto dalla legge n. 190/2014 (legge stabilità del 2015), con il fine di facilitare il reinserimento dei lavoratori divenuti disabili in attività di lavoro, presso la stessa azienda in cui svolgeva attività al verificarsi dell’infortunio o malattia professionale che l’hanno portato alla disabilità.

Originariamente l’incentivo, al fine di sostenere l’adeguamento del posto di lavoro, prevedeva l’erogazione di un contributo fino all’importo massimo di 150mila euro per l’abbattimento di barriere, per l’adeguamento delle postazioni di lavoro e per la formazione. Da gennaio 2019, grazie all’art. 1, comma 533, della legge n. 145/2018 (la legge Bilancio 2019), l’incentivo prevede anche il rimborso della retribuzione corrisposta al soggetto divenuto disabile.

Innanzitutto, dunque, gli incentivi coprono tre tipi d’interventi:
a) superamento e abbattimento barriere architettoniche nei luoghi di lavoro. Esempio: inserimento rampe o dispositivi di sollevamento verticale (piattaforma elevatrice, servoscala, ecc.); adeguamento percorsi orizzontali e dei corridoi di accesso alla postazione di lavoro; modifica/inserimento ascensore o servizi igienici; modifica o automazione porte o infissi; adeguamento terminali d’impianti; etc;
b) adeguamento e adattamento postazioni lavoro. Esempio: arredi; strumenti, ausili o dispositivi a supporto di deficit sensoriali, interfaccia macchina-utente.
c) interventi di formazione, fino a 15 mila euro.

Da quest’anno, inoltre, è previsto anche il rimborso delle retribuzioni. L’Inail spiega che la norma vincola il rimborso esclusivamente ai progetti per la conservazione del posto di lavoro, mentre non è applicabile in caso di nuova occupazione di disabile inoccupato. Le retribuzioni rimborsabili sono soltanto quelle corrisposte per periodi lavorativi successivi al 1° gennaio 2019, a decorrere dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto di reinserimento fino alla sua realizzazione e, comunque, per un massimo un anno. Il rimborso opera quando la manifestazione di volontà sia precedente al 2019, ma il progetto sia ancora in corso di realizzazione successivamente. In tal caso, sono rimborsate solo le retribuzioni erogate per prestazioni rese dal 2019 fino alla realizzazione degli interventi del progetto, non oltre un anno dalla manifestazione di volontà. Il primo rimborso è disposto con il provvedimento di autorizzazione, da parte Inail, alla realizzazione degli interventi e riguarda le retribuzioni erogate fino al provvedimento. I successivi rimborsi hanno cadenza mensile. Il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Inail le buste paga dei mesi oggetto di rimborso.


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