martedì 15 ottobre 2019
Dal 5 settembre il requisito contributivo che dà diritto alla prestazione a favore dei lavoratori parasubordinati che perdono il lavoro è ridotto (da tre) a un mese
Più facile ottenere la disoccupazione
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Dis-Coll a maglie più larghe. Dal 5 settembre, infatti, il requisito contributivo che dà diritto alla prestazione di disoccupazione a favore dei lavoratori cosiddetti parasubordinati che perdono lavoro è ridotto (da tre) a un mese. La novità è stata introdotta dal decreto Legge n. 101/2019 (c.d. decreto crisi d’impresa) e illustrata dall’Inps nel messaggio n. 3606/2019.

La Dis-Coll nasce dalla riforma Jobs act che la istituisce in via sperimentale per l’anno 2015, in relazione agli eventi di cessazione di rapporti di lavoro dello stesso anno dei soggetti iscritti alla Gestione separata dell’Inps. Successivamente, la prestazione viene estesa all’anno 2016 e al primo semestre 2017, fino a quando la legge n. 81/2017 (cosiddetto Jobs act lavoro autonomo) la rende definitivamente strutturale, dal 1° luglio 2017, estendendola ad assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Il decreto legge n. 101/2019, come detto, ha previsto una facilitazione al diritto alla Dis-Coll (il che amplia, di conseguenza, il bacino dei fruitori), riducendo il requisito contributivo. Infatti, l’indennità di disoccupazione è ora riconosciuta ai soggetti che possano far valere un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro e la data di cessazione stessa, in luogo dei precedenti tre mesi. Pertanto, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 5 settembre 2019 (che è la data di entrata in vigore del citato Decreto Legge n. 101/2019), l’indennità Dis-Coll è riconosciuta ai soggetti che, congiuntamente (cioè allo stesso tempo), possano fare valere i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di Dis-Coll, in stato di disoccupazione;
b) siano in possesso di almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

Si ricorda che, ai fini dell’accesso alla Dis-Coll, è richiesto inoltre che il richiedente, non abbia una partita Iva; risulti iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps; non sia pensionato.
L’importo dell’indennità dipende dal reddito dichiarato per il versamento dei contributi alla gestione separata, nell’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione in quello precedente. L’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro al giorno dell'evento.

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