martedì 14 novembre 2017
Fino a 21 anni d’età (anziché 18) se il figlio frequenta un corso di formazione professionale regionale. Fino a 26 anni se frequenta il conservatorio di musica o l'università
Più a lungo la pensione ai figli superstiti se studiano
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Il figlio ha diritto alla pensione del genitore passato a miglior vita fino a 21 anni d’età (anziché 18) se frequenta un corso di formazione professionale regionale. Fino a 26 anni se frequenta il conservatorio di musica. Le due precisazioni fanno parte degli ultimi chiarimenti che l’Inps ha fornito in materia di pensione ai superstiti, dopo le riforme su istruzione e formazione degli ultimi anni (messaggio n. 4413/2017).

In base alla normativa vigente, hanno diritto alla pensione ai superstiti i figli che alla data del decesso del genitore non abbiano superato il 18° anno d’età indipendentemente dallo status di studente. Nel caso di figli superstiti, che risultino a carico del genitore al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, il limite d’età sale:
a) a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale;
b) a 26 anni d’età qualora frequentino l'Università.
Per riconoscere il diritto alla pensione, l’Inps è tenuto ad accertare che il percorso di studio frequentato dal figlio sia riconducibile a quelli previsti dalla normativa. Ciò vuol dire, alla luce delle riforme in materia che ci sono state negli ultimi anni, verificare che il percorso di studio sia compreso nel secondo ciclo del sistema educativo d’istruzione e formazione costituito dal sistema dell’istruzione secondaria superiore e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale ovvero nel sistema universitario (Università, Afam, Its).

Nel caso in cui il figlio superstite sia iscritto a scuole paritarie, l’Inps verifica la sussistenza del riconoscimento della parità scolastica. Allo stesso modo, nel caso in cui sia iscritto a scuole non paritarie, accerta che la scuola sia presente nell’apposito elenco regionale delle scuole non paritarie. Nel caso di verifiche negative a tali condizioni, la pensione ai superstiti non è concessa. La frequenza di percorsi d’istruzione e formazione professionale regionali (Iefp) di durata triennale e quadriennale è utile ai fini del riconoscimento della pensione, perché tali percorsi fanno parte del secondo ciclo d’istruzione e formazione. In caso d’iscrizione a corsi di formazione professionale diversi dai percorsi Iefp, l’Inps verifica che il corso sia equiparato a quelli scolastici e, pertanto, utili anche ai fini previdenziali.

Riguardo ai titoli universitari, infine, l’Inps precisa che l’iscrizione ai conservatori di musica è equiparata all’iscrizione ai corsi universitari a decorrere dall’anno accademico 2005/2006. E che anche l’iscrizione a Istituti tecnici superiori (previsti dalla legge n. 40/2007) è equiparata all’iscrizione ai corsi universitari.

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