mercoledì 26 aprile 2017
È arrivato il tempo di pensare al fisco. Dal modello precompilato alle detrazioni: piccola guida per non commettere errori
Tempo di dichiarazione dei redditi (Siciliani)

Tempo di dichiarazione dei redditi (Siciliani)

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Conto alla rovescia per la dichiarazione dei redditi. Dal 18 aprile l’Agenzia delle entrate ha aperto il canale telematico che consente di accedere al "730 precompilato". L’appuntamento inaugura la stagione delle tasse: occorre dichiarare i redditi prodotti durante l’anno scorso, il 2016, e mettere in pareggio i conti con il Fisco.

Le date

Dal 18 aprile. È possibile accedere alla propria dichiarazione precompilata 2017. (Il 15 aprile è sabato e il 16 e 17 sono festivi)

Dal 2 maggio. È possibile accettare, modificare, inviare la dichiarazione 730 precompilata all’Agenzia delle Entrate direttamente con applicazione web

30 giugno.Ultimo giorno utile per il versamento di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta

7 luglio. Ultimo giorno utile per la presentazione del 730 ordinario al proprio datore di lavoro (se presta l’assistenza fiscale) oppure a un Caf, patronato o professionista abilitato

24 luglio. Ultimo giorno utile per la presentazione del 730 precompilato all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web. (Il 23 è domenica)

31 luglio. Ultimo giorno utile per il versamento, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse, di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta.

2 ottobre. Ultimo giorno utile per comunicare al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore. (Il 30 settembre è sabato)
Ultimo giorno utile per inviare il modello Redditi correttivo del 730

25 ottobre. Ultimo giorno utile per presentare un modello 730 integrativo, nei casi in cui (e solo in questi casi) l’integrazione comporti un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata. La presentazione può essere fatta solo tramite Caf o professionista abilitato.

Computer e internet

Una volta, si diceva, che bastava "penna e calamaio" per fare la dichiarazione dei redditi. Oggi, invece, non può farsi a meno di un computer e di un collegamento a Internet: il modello, per fare un esempio, ormai circola solo sulla piazza telematica (una volta lo si andava a ritirare dai Vigili o sul Comune). La dichiarazione precompilata dal Fisco si può ottenere dal 18 aprile, accedendo in un’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Quest’anno la precompilata spegne la terza candelina: si presenta più ricca d’informazioni e si rivolge a una platea più ampia di soggetti. Per fare qualche esempio nel modello i contribuenti trovano inserite anche le spese sanitarie sostenute nel corso dell’anno scorso per psicologi, tecnici di radiologia, infermieri, ostetriche, ottici, parafarmacie e veterinari.


Il "730 precompilato" è una dichiarazione precompilata (appunto) dall’Agenzia delle entrate e messa a disposizione dei contribuenti. Non si è obbligati a utilizzarlo, né c’è obbligo di andare a visionare quanto proposto dal Fisco. In alternativa si può sempre continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando cioè il 730 ordinario, ex novo, e consegnandolo al proprio datore di lavoro (ma soltanto se questi ha dichiarato di prestare l’assistenza fiscale) ovvero a un Caf, Patronato o professionista abilitato; oppure il modello "Redditi" (così, da quest’anno, è stato battezzato l’ex modello Unico per le persone fisiche).

Le scadenze seguono il modello

La scelta per l’uno o per l’altro modello incide sui termini per la presentazione. Chi sceglie il 730 precompilato e fa tutto da sé, anche la trasmissione dall’area riservata che si trova sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate, ha tempo fino al 24 luglio (la scadenza è fissata al 23 luglio ma, cadendo di domenica, slitta a lunedì 24). Chi chiede aiuto a un Caf, Patronato o professionista abilitato deve consegnare la dichiarazione entro il 7 luglio, sia se si avvale del 730 precompilato sia se compila un 730 ordinario. Chi decide di non usare il modello 730 (né precompilato, né ordinario), ma di avvalersi del nuovo modello "Redditi" ha tempo fino al 2 ottobre 2017 (la scadenza è il 30 settembre, ma cadendo di sabato slitta al lunedì successivo) per trasmetterlo al Fisco in via telematica, fermo restando gli ordinari termini per il pagamento delle imposte.

Occhi aperti

Restiamo sul modello 730. Con l’aumento dei dati inseriti nel precompilato, ovviamente, c’è una crescita anche del numero di controlli da fare prima d’inviare la dichiarazione. Tutto ciò spinge ad affidarsi a professionisti, Caf o Patronati, piuttosto che a fare da soli: si pensi al nonnino pensionato e solo, con casa e spese mediche da scontare. Cosa questa che, però, il più delle volte significa anche sborsare un compenso per la prestazione ricevuta. Ma non tutto è perduto; un lato positivo c’è: il compenso pagato fa da scudo, protegge cioè da eventuali rilievi che possano essere mossi dagli uffici delle Entrate sull’irregolarità dei dati dichiarati. Infatti, quando si affida la trasmissione del 730 a Caf, professionisti e/o Patronati, questi ultimi sono tenuto a apporre sulla dichiarazione il c.d. "visto di conformità", cioè una sorta di "bollino di garanzia" che la dichiarazione è stata compilata correttamente e non contiene calcoli errati. Pertanto, in caso di contestazioni da parte del Fisco, è lo stesso intermediario a rispondere di tutto (imposta, sanzioni e interessi), salvo il caso in cui, ovviamente, le irregolarità non dipendano da condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente (per esempio, se alcuni redditi non sono stati dichiarati perché il contribuente li ha tenuti nascosti).


Deduzioni e detrazioni, le novità

Ecco le principali novità in tema di deduzioni e detrazioni fiscali di cui tenere conto in sede di compilazione del modello 730.


Sostegno alle persone con disabilità grave. La legge sul "Dopo di noi" (legge n. 112/2016) ha innalzato da 530 a 750 euro, con decorrenza dal 2016, l’importo dei premi relativi ad assicurazioni in favore dei disabili gravi (art. 3, comma 3, della legge 104/1992) aventi per oggetto il rischio di morte, che sono detraibili nella misura del 19%.

Canoni di leasing per abitazione principale. Diventano detraibili nella misura del 19% i canoni e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari (anche in costruzione) da destinare ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da contribuenti che, alla data di stipula del contratto di locazione finanziaria, avevano un reddito non superiore a 55.000 euro e non erano titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa. L’importo su cui calcolare la detrazione non può superare gli 8.000 euro annui, se alla data di stipulazione del contratto di leasing il contribuente aveva meno di 35 anni, ovvero i 4.000 euro, se invece l’età era uguale o superiore a 35 anni. È detraibile anche l’eventuale prezzo di riscatto pagato per acquistare la proprietà dell’immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria; il prezzo di riscatto detraibile può essere al massimo di 20.000 euro, se alla stipula del leasing il contribuente aveva meno di 35 anni, ovvero di 10.000 euro, per i contribuenti di almeno 35 anni.

Erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave. Dall’anno 2016 è possibile dedurre, nel limite del 20% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 100.000 euro annui, le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di trust o fondi speciali che perseguono come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave.

Bonus mobili alle giovani coppie. Per un anno soltanto, il 2016, opera un’agevolazione riservata alle giovani coppie (cioè quelle in cui almeno uno dei componenti non supera i 35 anni) per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale. Deve trattarsi di coppie sposate ovvero conviventi more uxorio, in quest’ultimo caso da almeno tre anni. Il beneficio consiste nella detrazione del 50% delle spese sostenute nel 2016 (fino all’importo massimo di 16.000 euro, complessivo per entrambi i soggetti), da ripartire in dieci rate annuali di pari importo. La coppia (o uno dei due componenti, purché con non più di 35 anni) deve aver acquistato un’immobile da adibire a propria abitazione principale nel 2015 o nel 2016.

Recupero dell’Iva pagata per l’acquisto di case "energetiche". Debutta la detrazione del 50% dell’Iva pagata in caso di acquisto, dall’impresa costruttrice, di abitazioni in classe energetica A o B (agevolazione confermata per il 2017 dal "decreto milleproroghe"). Il beneficio, da ripartire in dieci quote annuali, spetta anche per l’eventuale pertinenza comprata contestualmente, a condizione che il vincolo pertinenziale risulti dall’atto di compravendita.

Ristrutturazioni e risparmio energetico. Bonus fiscali confermati per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica. Il "bonus ristrutturazioni" vale il 50% delle spese sostenute su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, anziché l’ordinario 36% con tetto di 48.000 euro. Per chi fruisce del "bonus ristrutturazioni" al 50% c’è anche il "bonus arredi", ossia la detrazione, parimenti del 50%, delle spese sostenute (fino al limite di 10.000 euro per unità immobiliare) per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. È invece del 65%, su un importo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, la detrazione delle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche e l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica riguardanti abitazioni principali o costruzioni adibite ad attività produttive che fanno parte di edifici situati in zone sismiche ad alta pericolosità. Infine, è confermato al 65% anche l’eco-bonus, cioè la detrazione per le spese relative a interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. Il beneficio è stato esteso alle spese per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione delle case, che ne consentono l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale.

Sconto fiscale a chi sostiene la scuola.Esordio per lo "school bonus", il credito d’imposta riconosciuto a chi fa erogazioni liberali a sostegno della scuola. Deve trattarsi di donazioni a favore delle scuole sia statali e sia paritarie private e degli enti locali destinate a realizzare nuove strutture scolastiche; manutenzione e potenziamento di quelle esistenti; interventi per migliorare l’occupabilità degli studenti. L’importo massimo agevolabile è di 100.000 euro. Per le erogazioni effettuate negli anni 2016 e 2017, il credito spetta nella misura del 65%; per quelle effettuate nel 2018, il bonus scenderà al 50%. La fruizione dell’agevolazione deve essere spalmata su tre anni, in quote di pari importo.

Meno tasse a chi videosorveglia la casa. Credito d’imposta del 100% per chi, nell’anno 2016, ha sostenuto costi per l’installazione di sistemi di videosorveglianza o allarme oppure per contratti stipulati con istituti di vigilanza, diretti a prevenire attività criminali. Le spese devono riguardare immobili non utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo (in caso di uso promiscuo, il bonus spetta al 50%). Il credito è utilizzabile in compensazione tramite F24 (va presentato solo attraverso i servizi telematici del Fisco) ovvero in diminuzione delle imposte sui redditi, nella relativa dichiarazione.

Tassazione più favorevole per i terreni agricoli. Se posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, infatti, i redditi sono rivalutati dell’80 quello dominicale e del 70% quello agrario, senza più applicare l’ulteriore rivalutazione del 10% in vigore nel 2015 (per gli altri contribuenti, invece, resta in vita la più onerosa rivalutazione dell’ulteriore 30%).


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