martedì 5 dicembre 2017
Opportunità per i collaboratori che hanno sbagliato a presentare la domanda di disoccupazione
Da Naspi a Dis-Coll
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Il collaboratore (co.co.co.) che ha sbagliato a presentare domanda di disoccupazione, richiedendo la Naspi (indennità riservata ai lavoratori dipendenti) al posto della Dis-Coll (indennità riservata ai collaboratori), può stare tranquillo: è possibile la trasformazione dell’istanza presentata in domanda di Dis-Coll. L’ha stabilito l’Inps (messaggio n. 4804/2017), rendendo strutturale una prassi già in uso a seguito della riforma della Dis-Coll, stabilizzata ed estesa, dal 1° luglio 2017, ad assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio (che vanno ad aggiungersi ai co.co.co., collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, già destinatari della prestazione), dal dlgs n. 22/2015.

L’Inps ha stabilito in sostanza che, nel caso in cui la domanda di prestazione Naspi abbia tutti i requisiti per essere valutata come domanda di Dis-Coll e solo per errore materiale è stata presentata come domanda di Naspi, è possibile la trasformazione in domanda di Dis-Coll. Ciò è in relazione ad eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017; per quanto riguarda assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, invece, la trasformazione è possibile esclusivamente per le cessazioni verificatisi dal 1° luglio 2017 (data a partire dalla quale è stata estesa l’indennità ai predetti lavoratori).

Nelle ipotesi in cui è possibile la trasformazione dell’istanza (da Naspi a Dis-Coll), ha aggiunto l’Inps, le sedi territoriali dell’Istituto di previdenza procederanno ad acquisire una nuova e corretta domanda, esclusivamente su istanza di parte, completa della documentazione che sia eventualmente richiesta ai fini dell’accesso alla prestazione di disoccupazione spettante. Le nuove domande saranno acquisite con la stessa data di presentazione di quelle inoltrate in maniera errata (e ciò è importante: la presentazione in ritardo della
Dis-Coll, infatti, comporta la decadenza dal diritto all’indennità di
disoccupazione).

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