giovedì 13 aprile 2017
Il governo non ha più rinnovato la previsione della riforma Fornero dei due giorni in cui i papà potevano sostituire le madri nell'astensione per la cura dei figli. L'inps ha bloccato le concessioni
Non più possibile Il congedo facoltativo dei padri
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I papà lavoratori dipendenti non possono più “sostituire” il coniuge nell’attenzione e cura dei propri neonati. Da quest’anno, infatti, non è più fruibile il cosìdetto “congedo facoltativo”, introdotto dalla riforma Fornero e poi prorogato fino all’anno scorso, che, per quanto breve (solo due giorni), consentiva appunto alla mamma di passare il testimone al papà nella cura del neonato entro i primi cinque mesi di vita. Non è più fruibile perché non ha ricevuto ulteriore proroghe; di conseguenza, quest’anno potranno eventualmente essere fruiti soltanto i giorni relativi a parti, adozioni e affidamenti avvenuti nel corso dell’anno scorso. A precisarlo è stato l’Inps nel messaggio n. 1581/2017.

Come accennato, il congedo facoltativo dava l’opportunità al padre, lavoratore dipendente di fruire di uno o due giorni di astensione dal lavoro, anche in maniera continuativa, al posto del coniuge, per accudire un neonato. Infatti, la fruizione del congedo era subordinato alla scelta dell’altro coniuge, cioè la madre, anch’essa lavoratrice dipendente, di non fruire di altrettanti giorni (uno o due) del proprio congedo di maternità, con un conseguente anticipo del termine finale del periodo post partum di astensione obbligatoria. Lo “scambio”, in ogni caso, poteva essere fatto entro i primi cinque mesi di vita del figlio (il termine entro cui la madre fruisce dell’astensione obbligatoria).

La misura, introdotta in via sperimentale dalla riforma Fornero (la legge n. 92/2012) è stata prorogata per l’anno 2016 dalla legge Stabilità dell’anno scorso (legge n. 208/2015); invece, non ha ricevuto proroga per l’anno in corso. Pertanto, l’Inps ha bloccato la fruizione di nuovi congedi. Nel recente messaggio, precisa che il congedo può essere fruito nei primi mesi del corrente anno, entro il termine di cinque mesi dalla nascita o dall’adozione/affidamento, solo e soltanto per eventi parto, adozione e affidamento avvenuti nell’anno 2016.

Un esempio. Per la nascita avvenuta il 1° dicembre 2016, senza che la madre abbia fruito della flessibilità del congedo di maternità così da aver diritto a un mese prima e a quattro mesi post partum, ossia fino al prossimo 30 aprile, il papà può decidere di fruire di uno o due giorni del congedo facoltativo, a patto che la madre anticipi la fine del suo congedo di maternità della stesa misura (uno o due giorni). Il papà può decidere di fruire di entrambi i giorni entro il 1° maggio, giorno in cui il neonato compie i primi cinque mesi di vita.

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