lunedì 7 aprile 2014
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Via libera alla «volontaria» per gli intermittenti. Tali lavoratori, infatti, possono richiedere all’Inps di pagare di tasca propria i contributi a copertura dei periodi in cui hanno avuto retribuzioni oppure l’indennità di disponibilità d’importo inferiore al minimo necessario per avere l’accredito utile ai fini della pensione. La domanda va presentata entro il 31 luglio dell’anno seguente a quello di riferimento (il 31 luglio 2014 scade il termine per le richieste dei periodi ricadenti nell’anno 2013). Per gli anni dal 2003 al 2012, invece, la domanda può essere presentata entro il prossimo 20 settembre. Lo spiega l’Inps nella circolare n. 33/2014, con cui a distanza di nove anni ha reso operativa la misura prevista dalla riforma Biagi (dlgs n. 276/2003).Quello di lavoro intermittente (o a chiamata) è un contratto con cui un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, il quale ne può utilizzare la prestazione lavorativa all’occorrenza. Limitatamente ai periodi di effettiva prestazione lavorativa, ai lavoratori intermittenti si applicano le norme sul minimale di contribuzione. In altre parole, i versamenti contributivi effettuati dal datore di lavoro sono di un importo tale da garantire la piena copertura (del periodo lavorato) ai fini della pensione. Al contrario, l’indennità di disponibilità (dovuta, se prevista da contratto, per i periodi di “attesa” della chiamata a lavoro) è soggetta a obbligo contributivo sull’importo effettivamente erogato, senza il rispetto del predetto minimale. Pertanto, questi periodi di “disponibilità” (non lavoro) possono risultare (anzi lo sono quasi sempre) non pienamente coperti da contributi utili ai fini della pensione. La riforma Biagi (dlgs n. 276/2003) aveva affidato a un decreto il compito di definire la retribuzione convenzionale per determinare l’eventuale differenza contributiva da versare al fine di assicurare, ai lavoratori, il diritto alla pensione per i periodi lavorati e per quelli rimasti in attesa di chiamata al lavoro per i quali abbiano percepito retribuzioni o indennità di disponibilità di importo esiguo (insufficiente cioè ai fini pensionistici) . A tanto ha provveduto il decreto 30 dicembre 2004 (pubblicato sulla G.U. n. 40/2005), individuando quale parametro retributivo di riferimento il “limite minimo settimanale per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi” (art. 7, comma 1, legge n. 638/1983).La “volontaria” (cioè l’autorizzazione a versare i contributi volontari) può essere richiesta dai lavoratori intermittenti che, nei periodi coperti da contributi obbligatori, abbiano percepito una retribuzione e/o un’indennità di disponibilità inferiore al valore della retribuzione convenzionale (euro 8.364,20 per il 2003, salito a euro 10.418,20 per il 2014). E’ una facoltà esercitabile a domanda e consente di versare una contribuzione il cui importo è calcolato sulla differenza fra retribuzione convenzionale e valore degli emolumenti percepiti, fino a concorrenza del parametro minimo, cosa che garantisce di considerare utile ai fini pensionistici. Per l’autorizzazione l’Inps non richiede altri requisiti. Per consentire agli interessati di valutare se e per quali periodi non sia stato raggiunto il valore retributivo minimo necessario all’accredito dell’intera anzianità contributiva, l’Inps ha stabilito che l’autorizzazione può essere richiesta annualmente, a pena di decadenza, entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui si collocano i periodi per i quali è possibile il versamento. L’autorizzazione va richiesta avvalendosi dei seguenti canali (esclusivi):•    per via telematica, accedendo direttamente, tramite PIN, ai Servizi telematici disponibili sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it), nella sezione “Servizi Online – Per tipologia di utente – Cittadino – Versamenti Volontari”;•    mediante comunicazione telefonica al Contact Center Multicanale, identificandosi tramite PIN e codice fiscale.•    attraverso intermediari abilitati.Nella domanda vanno espressamente indicati i periodi di lavoro e/o di disponibilità per i quali si intende effettuare il versamento integrativo. Le richieste per la copertura dei periodi di lavoro intermittente e di disponibilità relativi agli anni  dal 2003 al 2012 vanno presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione della circolare, cioè entro il 20 settembre 2014.
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