mercoledì 12 dicembre 2012
​Una circolare (la 29/2012) chiarisce per quali attività non si può ricorrere a questo contratto. Precisate anche le caratteristiche che il rapporto deve avere per essere considerato genuino. (Francesco Riccardi)
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​Il cameriere e la parrucchiera, così come il pilota non possono essere inquadrati con un contratto a progetto. Lo chiarisce una circolare del ministero del Lavoro, la 29 del 2012 pubblicata mercoledì 12, che fornisce alcune delle attese precisazioni in materia dopo la riforma del lavoro varata a luglio.Cinque i punti messi in evidenza riguardo alle «restrizioni» finalizzate a contrastare un uso non corretto di questo istituto. Il primo riguarda i «requisiti del progetto». I rapporti di collaborazione infatti «devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici» e il progetto «deve essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale» che sia «obiettivamente verificabile». Niente progetti generici, dunque. E nemmeno (secondo punto) che si limitino «a una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente». Proprio questa parte della norma varata dal ministro Fornero aveva creato dubbi e incertezze in molti settori, tanto da far lanciare un allarme su 150mila contratti in scadenza a fine anno (vedi Avvenire dell’1 novembre). Ora il ministero spiega che la «specificità del progetto» si caratterizza «attraverso l’autonomia di contenuti e obiettivi». E qui il direttore generale per l’attività ispettiva, Paolo Pennesi, fa due esempi concreti: quello di un’azienda di software, nel quale un ipotetico contratto a progetto può essere applicato a un lavoratore «per la creazione di un programma informatico avente particolari caratteristiche». O ancora, «nell’ambito di un’attività di rilevazione dati per finalità statistiche, la raccolta degli stessi (dati) finalizzata alla realizzazione di uno specifico obiettivo di ricerca». In caso contrario, il contratto non sarebbe genuino.Allo stesso modo (terzo punto della circolare) i compiti che il collaboratore dovrà svolgere non possono essere «meramente esecutivi e ripetitivi» ma devono esserci «dei margini di autonomia anche operativa». A titolo indicativo, perciò si specifica che «sono difficilmente inquadrabili come genuini rapporti di collaborazione a progetto» lavori come: «addetti alla distribuzione di bollette, giornali, ecc.; addetti alle pulizie, autisti e autotrasportatori; baristi e camerieri; commessi; custodi; estestiste e parrucchieri; facchini; istruttori di autoscuola; letturisti di contatori; magazzinieri; manutentori; muratori; piloti e assistenti di volo; prestatori d’opera in agricoltura; addetti alla segreteria e terminalisti; addetti alla somministrazione di cibi e bevande; prestazioni rese nell’ambito di call center per servizi in bound».Infine, si ricorda che i compensi minimi devono essere individuati dalla contrattazione di settore, ma nell’attesa gli ispettori dovranno astenersi da provvedimenti di diffida accertativa. E soprattutto che la mancanza dei requisiti sopra ricordati fa scattare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
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