martedì 24 luglio 2018
Per la Consulta è “neutro” ai fini del calcolo del limite dei 60 giorni tra l'inizio della maternità e la fine del rapporto di lavoro
Palazzo della Consulta a Roma, sede della Corte costituzionale

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Il congedo straordinario è “neutro” ai fini del riconoscimento dell’indennità di maternità al di fuori del rapporto di lavoro. In particolare, nel calcolo del limite dei 60 giorni tra l’inizio della maternità e la fine del rapporto di lavoro – periodo massimo che può intercorrere tra i due eventi (inizio maternità e fine rapporto di lavoro) per avere diritto all’indennità – non si tiene conto degli eventuali giorni di congedo straordinario di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per assistenza al coniuge convivente oppure a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità. A stabilirlo è la sentenza n. 158/2018 della Corte costituzionale, che dichiara in parte l’illegittimità dell’art. 24, comma 3, del Dlgs n. 151/2001 (Tu maternità).

La pronuncia riguarda, dunque, l’indennità che l’Inps riconosce per tutto il periodo dei cinque mesi di congedo di maternità (ex astensione obbligatoria). Tale indennità l’Inps la riconosce a una condizione fondamentale: che per la lavoratrice sussista un valido rapporto di lavoro. Alla condizione sono tuttavia previste due deroghe: 1) in caso di sospensione o assenza dal lavoro senza retribuzione (ad esempio per intervento della cassa integrazione o per motivi personali o per sciopero); 2) in caso di disoccupazione (cioè di perdita del posto di lavoro). La validità di entrambe le deroghe è inoltre condizionata al fatto che, tra lo stop del lavoro e l’inizio della maternità, non siano trascorsi 60 giorni. Ai fini del computo di tale periodo, non si tiene conto delle assenze di malattia e d’infortunio.

La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi proprio in merito a tale prerogativa e, in particolare, sul criterio di calcolo dei 60 giorni dal quale, finora, non potevano escludersi le giornate fruite per congedo straordinario per l’assistenza a familiari con grave handicap. La domanda fatta alla Consulta è semplice: dire se tale eccezione sia o no legittima. In conclusione, la Corte ha stabilito che, così come la malattia e gli infortuni, anche il congedo straordinario è “neutro” ai fini del calcolo dei 60 giorni, tra inizio della maternità e fine del rapporto di lavoro (periodo che garantisce il diritto all’indennità di maternità). Non si tiene conto, dunque, del congedo straordinario di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità.

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