lunedì 18 aprile 2016
​Tre mesi di astensione dal lavoro (con stipendio e contributi) per le donne che risultino inserite in percorsi di protezione gestiti dai servizi sociali
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​Con circolare n. 65/2016 del 15 aprile, l’Inps ha dato via libera alle domande di congedo per le vittime di violenza di genere. Si tratta di un nuovo congedo introdotto dalla riforma del Jobs act, di cui possono beneficiare le donne che risultino inserite in percorsi di protezione gestiti dai servizi sociali, che consente di assentarsi al lavoro per tre mesi in tre anni, percependo lo stipendio e i contributi figurativi per la pensione. Le domande, per la verità, sono due: una va fatta al datore di lavoro almeno sette giorni prima del congedo (salvo oggettiva impossibilità), l’altra all’Inps (si usa il modello SR165) entro il giorno d’inizio del congedo. Come accennato il congedo è stato introdotto dalla riforma del Jobs act e, in particolare, dal dlgs n. 80/2015 per cui è operativo dal 25 giugno 2015. Da tale data, pertanto, è fruibile dalle lavoratrici dipendenti, pubbliche e private, con diritto all’indennità del 100% anticipata dal datore di lavoro e ai contributi figurativi, nonché da parte delle co.co.co. ma limitatamente al diritto alla sospensione del rapporto di lavoro (non c’è, invece, diritto ad alcuna indennità). Per poter fruire del congedo è necessario che la lavoratrice soddisfi due condizioni:a)    deve essere titolare di un rapporto di lavoro (escluse le lavoratrici domestiche) in corso di svolgimento, con obbligo di prestare attività lavorativa;b)    deve risultare inserita in percorsi di protezione certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio.Se ricorrono queste condizioni, la lavoratrice può chiedere il congedo presentando: a)    una comunicazione di preavviso al datore di lavoro, almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo, salvi casi di oggettiva impossibilità, indicando data di inizio e fine del periodo di congedo e consegnando la certificazione relativa al percorso di protezione;b)    una domanda all’Inps, di regola prima dell’inizio del congedo (al limite anche lo stesso giorno di inizio dell’astensione), utilizzando il modello SR165 (su www.inps.gov.it). Attenzione. La domanda all’Inps deve essere adesso presentata anche da quelle lavoratrici che hanno già fruito del congedo nel periodo dal 25 giugno 2015 al 14 aprile 2016 (cioè dalla sua entrata in vigore fino alla data di emanazione delle istruzioni da parte dell’Inps. Per quanto riguarda il congedo, questo spetta per un periodo massimo di 3 mesi, equivalenti a 90 giornate, di “prevista attività lavorativa”. Ciò sta a significare due cose: prima cosa che un mese di congedo è pari a 30 giornate di “effettiva astensione dal lavoro”; seconda cosa che il congedo non è fruibile e, di conseguenza nemmeno indennizzabile, nei giorni in cui non vi è obbligo di prestare attività di lavoro (giorni festivi, giorni non lavorativi, ecc.). La fruizione del congedo può avvenire entro un periodo di 3 anni a partire dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.Il congedo può essere fruito su base giornaliera oppure oraria, secondo quanto previsto dai contratti collettivi. In ogni caso la fruizione oraria va assoggettata a questo criterio: il numero di ore giornaliere deve essere pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri-settimanale o mensile scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.
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