mercoledì 24 marzo 2021
L'anno scorso erano sette. Inoltre spetta pure in caso di morte perinatale del figlio
Novità per il congedo obbligatorio del papà

Novità per il congedo obbligatorio del papà - Archivio

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Da quest’anno passa a dieci giorni (dai sette giorni dell’anno scorso) il congedo obbligatorio a favore dei papà lavoratori dipendenti. Sempre a partire da quest’anno, inoltre, il congedo spetta pure in caso di morte perinatale del figlio, vale a dire nel periodo tra l’inizio della 28esima settimana di gravidanza e i primi dieci giorni di vita. Le novità sono state introdotte dalla legge di Bilancio del 2021 (legge n. 178/2020) e illustrate dall’Inps in apposita circolare (n. 42/2021). Riguardano, in particolare:

• la proroga del congedo obbligatorio e di quello facoltativo (un giorno, in alternativa al coniuge madre) a favore del padre, lavoratore con contratto di lavoro dipendente, per le nascite, le adozioni e gli affidamenti dell’anno 2021 (intervenuti cioè dal 1° gennaio fino al 31 dicembre), che sono due misure “sperimentali” introdotte dalla legge n. 92/2012 (riforma Fornero);

• l’ampliamento della durata del congedo obbligatorio da sette a dieci giorni, conservando, invece, il periodo obbligatorio della fruizione, anche in via non continuativa: nei primi cinque mesi di vita o dell’ingresso in famiglia o in Italia del minore (nei casi rispettivamente di adozione/affidamento nazionale o internazionale);

• infine, l’estensione del diritto di fruizione ai casi di morte perinatale del figlio.

Nulla è cambiato per quanto riguarda la gestione dei congedi. Quello obbligatorio, pertanto, va richiesto solo dai lavoratori per i quali il pagamento dell’indennità è effettuato direttamente dall’Inps; mentre nel caso in cui l'indennità venga data anticipatamente dal datore di lavoro, è a questi che i lavoratori devono comunicare per iscritto la fruizione del congedo, senza necessità di presentare una domanda all’Inps. Per quanto riguarda il congedo facoltativo, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo resta subordinato al previo accordo con la madre che non deve fruire, in sostituzione, di un giorno di congedo astensione obbligatoria (congedo maternità).

Come accennato, la fruizione del congedo di dieci giorni, nell’anno 2021, spetta anche in caso di morte perinatale del figlio. Per «periodo di morte perinatale», ha spiegato l’Inps, va inteso il periodo compreso tra l’inizio della 28esima settimana di gravidanza e i primi dieci giorni di vita. Di conseguenza, il congedo può essere fruito, sempre entro cinque mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di:

1) figlio nato morto dal primo giorno della 28esima settimana di gestazione (il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso);

2) decesso del figlio nei dieci giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita). Il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.

Restano esclusi i padri i cui figli (nati, adottati o affidati) siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo).

Per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a sette giorni di congedo obbligatorio (più uno di congedo facoltativo), anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2021. Anche nei casi di morte perinatale avvenuti nell’anno 2020, con periodo di fruizione totalmente o parzialmente ricadente nell’anno 2021, acquisito il parere favorevole del ministero del lavoro, l’Inps conferma il riconoscimento del diritto a sette giorni di congedo obbligatorio e uno di congedo facoltativo.

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