martedì 30 maggio 2017
La lavoratrice autonoma ha lo stesso diritto della lavoratrice dipendente. Lo precisa l’Inps nel messaggio n. 2214 di ieri
Flessibilità anche per chi lavora nello spettacolo
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La lavoratrice autonoma dello spettacolo ha diritto alla flessibilità del congedo di maternità al pari della lavoratrice dipendente. Lo precisa l’Inps nel messaggio n. 2214 di ieri.

Congedo flessibile. La flessibilità è la facoltà riconosciuta alla lavoratrice di proseguire l’attività durante l’ottavo mese di gravidanza e di prolungare il periodo di congedo di maternità dopo il parto, per un numero di giorni pari a quelli lavorati nel corso dell’ottavo mese. Per avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice deve farsi rilasciare, entro la fine del settimo mese di gravidanza, le seguenti certificazioni mediche attestanti specificatamente l’assenza di situazioni di rischio per la salute della gestante e del nascituro: a) certificazione medica rilasciata dal ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale (o dal ginecologo convenzionato con il Ssn); certificazione medica rilasciata dal medico aziendale responsabile alla sorveglianza sanitaria. In mancanza del medico aziendale, è necessario acquisire la dichiarazione del datore di lavoro attestante che in azienda o per le attività svolte non esiste l’obbligo di sorveglianza sanitaria sul lavoro. Entrambe le certificazioni vanno presentate in originale alla sede dell’Inps competente, anche a mezzo raccomandata postale in busta chiusa.

I chiarimenti. L’Inps precisa che la tutela di maternità, con connessi obblighi contributivi a carico del datore di lavoro, opera a favore di tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti alla gestione Pals (Polo specialistico per la gestione della previdenza dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, l’ex Enpals). Ciò a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro (subordinata, parasubordinata o autonoma) e dal tipo di qualifica rivestita (impiegato, operaio, quadro). Di conseguenza, a tutti i lavoratori si applica la disciplina del Testo unico sulla maternità/paternità (decreto legislativo n. 151/2001), valida per tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, compresa la parte relativa all’istituto della flessibilità del congedo di maternità (art. 20 del Tu), fermo restando il rispetto delle condizioni previste, comprese quelle relative ai certificati medici.

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